Legge Ordinaria n. 594 del 29/10/1974 (Pubblicata nella G.U. del 30 novembre 1974 n. 312)
Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonche' al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo 4 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito
dal seguente:
  "Fermo  il  disposto dell'articolo 1350, n. 11), del codice civile,
non  puo'  essere  iscritto  alcun  diritto  sui beni assegnati ad un
condividente  se  la  divisione  non  sia  stata  iscritta  nel libro
fondiario".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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