Legge Ordinaria n. 68 del 27/02/1974 (Pubblicata nella G.U. del 23 marzo 1974 n. 78)
Modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle accademie militari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  deposito  su  libretto  di  risparmio  dell'assegno giornaliero
spettante  agli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della
Marina  e  dell'Aeronautica, da effettuare ai sensi del secondo comma
dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1950, n. 877, e' limitato alla
meta' dello importo dell'assegno stesso. L'altra meta' e' corrisposta
per contanti ai predetti allievi.
  L'assegno   giornaliero   e   l'assegno  fisso  mensile  spettanti,
rispettivamente,    agli   allievi   e   agli   aspiranti   ufficiali
dell'Accademia  di  sanita' militare interforze sono amministrati con
le  norme  dell'articolo  6  della  legge  14  marzo  1968,  n.  273,
limitatamente   alla   meta'  del  loro  importo.  L'altra  meta'  e'
corrisposta per contanti agli allievi e aspiranti ufficiali.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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