Legge Ordinaria n. 700 del 21/12/1974 (Pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1975 n. 4)
Modifica dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1964, n. 463, concernente la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Gli   acconti   per   revisione   dei   prezzi   da   corrispondere
all'appaltatore  ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1964,
n.  463,  unitamente  ai pagamenti in conto per lavori eseguiti, sono
fissati  nella  misura  dell'85 per cento dell'ammontare dell'importo
revisionale determinato a norma delle disposizioni vigenti.
  In caso di ritardo nella corresponsione degli acconti per revisione
dei   prezzi  e  della  rata  di  saldo  revisionale,  si  applicano,
rispettivamente,  le  disposizioni  di  cui agli articoli 35 e 36 del
capitolato  generale  di appalto per le opere pubbliche di competenza
del   Ministero   dei  lavori  pubblici  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.
  Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contratti
in  corso  di esecuzione limitatamente alla parte dei lavori eseguita
dopo l'entrata in vigore della presente legge.
  Per   la   corresponsione  dei  compensi  revisionali  puo'  essere
utilizzata,  senza  necessita'  di  provvedimenti specifici, la somma
globale impegnata per l'esecuzione dei lavori finche' non si provveda
all'integrazione  dei  fondi  destinati  al  pagamento  dei  compensi
stessi.  Salvi  i  provvedimenti necessari per l'ulteriore impegno di
spesa,  gli  acconti  revisionali  sono  corrisposti  con  le  stesse
procedure previste per i pagamenti in conto per lavori eseguiti e con
esclusione  di ogni parere di cui alla normativa vigente. I controlli
sono  esercitati a consuntivo all'atto della corresponsione del saldo
revisionale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 dicembre 1974

                                LEONE

                                                     MORO - BUCALOSSI
                                                            - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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