Legge Ordinaria n. 702 del 21/12/1974 (Pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1975 n. 4)
Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, limitatamente ai cittadini italiani residenti nel Friuli-Venezia Giulia e quelli che combatterono all'estero.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine  previsto dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n.
341,   per   il   riconoscimento  delle  qualifiche  dei  partigiani,
limitatamente  ai cittadini italiani residenti, all'epoca della lotta
partigiana, nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e a quelli
che combatterono all'estero nelle formazioni italiane o straniere, e'
riaperto  per  la  durata  di  sei mesi dalla entrata in vigore della
presente legge.
 

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