Legge Ordinaria n. 73 del 11/03/1974 (Pubblicata nella G.U. del 26 marzo 1974 n. 80)
Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1971, n. 367, concernente la conversione al 6 per cento delle obbligazioni opere pubbliche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il diritto di contingenza stabilito con la legge 19 maggio 1971, n.
367,  nella  misura  dello  0,25  per cento annuo nei confronti della
sezione autonoma di cui alla legge 6 marzo 1950, n. 108, si applica a
tutti i mutui erogati in contanti con emissione a fronte degli stessi
di  obbligazioni  al  tasso  del 5 per cento o 5,50 per cento o 6 per
cento fino a tutto il 31 dicembre 1970.
  Tale  diritto  di  contingenza  nella  misura  predetta  si applica
altresi'   ai   mutui   stipulati  con  contratti  condizionati  alla
suindicata  data  del 31 dicembre 1970, a fronte dei quali sono state
successivamente  emesse  obbligazioni  al tasso del 5 per cento, 5,50
per cento e 6 per cento.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 marzo 1974

                                LEONE

                                                     RUMOR - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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