Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 75 del 11/03/1974 (Pubblicata nella G.U. del 26 marzo 1974 n. 80)
Emissione di obbligazioni sulla base dei contratti condizionati di mutuo da parte delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita'.
Emissione di obbligazioni sulla base dei contratti condizionati di mutuo da parte delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita'.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Alle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' istituite in base alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e' consentito, per le operazioni per le quali si sia addivenuto alla stipulazione di contratti condizionati, di procedere alla emissione delle obbligazioni anche prima che siano stipulati i contratti definitivi di mutuo, vincolando i contratti condizionati medesimi, purche' sia stato provveduto alla acquisizione delle garanzie prescritte dalla legislazione in vigore per dette sezioni. L'importo dei contratti condizionati vincolati alla emissione delle obbligazioni ai sensi del precedente comma non potra' eccedere per ciascuna sezione l'ammontare del suo fondo di dotazione versato nonche' delle riserve non aventi specifica destinazione. Le sezioni che abbiano proceduto alla emissione delle obbligazioni col vincolo di contratti condizionati di mutuo, ai termini dei commi precedenti, dovranno procedere, entro sei mesi dalla data dei contratti stessi, alla stipulazione dei contratti definitivi. Ove cio' non avvenga, o comunque avvenga per importo minore, le sezioni dovranno rimborsare, includendo nella prima estrazione semestrale, il quantitativo di obbligazioni che risulti eccedente l'importo complessivo dei contratti condizionati, di data non anteriore ai sei mesi, ammissibile a termine del comma secondo del presente articolo. Restano fermi per il totale delle obbligazioni in circolazione, ove ricorrano, i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario. Per le obbligazioni emesse, come sopra, in corrispondenza di contratti condizionati, l'inizio dei rimborsi, mediante estrazione, potra' essere differito di non oltre un semestre, rispetto al termine di cui al sesto comma dell'articolo 32 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 marzo 1974 LEONE RUMOR - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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