Legge Ordinaria n. 110 del 18/04/1975 (Pubblicata nella G.U. del 21 aprile 1975 n. 105)
Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
       Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra

  Agli  effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e
delle  altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono
armi  da  guerra  le  armi  di  ogni specie che, per la loro spiccata
potenzialita'  di  offesa, sono o possono essere destinate al moderno
armamento  delle  truppe  nazionali  o  estere per l'impiego bellico,
nonche'  le  bombe  di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi
chimici,  i  congegni  bellici  micidiali  di  qualunque  natura,  le
bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.
  Fatto  salvo  quanto  stabilito  nel secondo comma dell'articolo 2,
sono  armi  tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da
guerra,  possono  utilizzare  lo  stesso munizionamento delle armi da
guerra   o   sono   predisposte   al   funzionamento  automatico  per
l'esecuzione   del   tiro  a  raffica  o  presentano  caratteristiche
balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.
  Sono  munizioni  da  guerra  le  cartucce  e  i relativi bossoli, i
proiettili  o  parti  di  essi destinati al caricamento delle armi da
guerra.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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