Legge Ordinaria n. 140 del 26/04/1975 (Pubblicata nella G.U. del 10 maggio 1975 n. 122)
Modifica all'articolo 123 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  penultimo  comma dell'articolo 123 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Conseguono   l'idoneita'   coloro   che  ottengono  una  votazione
complessiva  non  inferiore a 98 punti e non meno di 6/10 in ciascuna
prova orale".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 aprile 1975

                                LEONE

                                                         MORO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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