Legge Ordinaria n. 149 del 23/04/1975 (Pubblicata nella G.U. del 22 maggio 1975 n. 133)
Modifica dell'articolo 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari, per quanto concerne l'ammontare del deposito per la richiesta dell'analisi di revisione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'ultimo  comma dell'articolo 44 del regio decreto-legge 15 ottobre
1925,  n.  2033,  convertito  nella  legge  18  marzo 1926, n. 562, e
modificato  dalla  legge  27 febbraio 1958, n. 190, e' sostituito dal
seguente:
  "Alla  richiesta  di  revisione  deve  essere  unita  la lettera di
comunicazione  nonche'  la  ricevuta  del  deposito, effettuato nella
cassa erariale, della somma di lire 50 mila per ogni campione".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 aprile 1975

                                LEONE

                                               MORO - MARCORA - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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