Legge Ordinaria n. 166 del 27/05/1975 (Pubblicata nella G.U. del 7 giugno 1975 n. 148)
Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attivita' edilizia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  relazione  al  provvedimento  legislativo  concernente il piano
triennale   per   l'edilizia  residenziale  pubblica  e'  autorizzata
l'assegnazione anticipata, anche in deroga alle vigenti disposizioni,
agli istituti autonomi per le case popolari, o loro consorzi, di lire
1.062  miliardi ai fini della realizzazione di edilizia sovvenzionata
ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
  Le  regioni,  sulla  base  degli importi loro attribuiti secondo le
percentuali  stabilite  dalla delibera del Comitato interministeriale
per  la  programmazione economica del 16 marzo 1972, formulano, entro
trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  un
programma   di  localizzazione  degli  interventi  di  ammontare  non
inferiore  a  lire  500 milioni, anche per blocchi specie per le aree
metropolitane  in  cui  si  rilevino  piu'  intensamente  fenomeni di
immigrazione   o   di   concentrazione   demografica,   nonche'   per
investimenti   da  destinare  al  risanamento  di  complessi  edilizi
compresi  nei  centri  storici  o  di  proprieta' dello Stato o degli
istituti  autonomi  per  le  case  popolari, dandone comunicazione al
comitato  per  l'edilizia residenziale, agli istituti autonomi per le
case popolari ed ai comuni interessati.
  I  fondi destinati al risanamento di complessi edilizi compresi nei
centri storici sono assegnati direttamente ai comuni interessati.
  Il  programma di localizzazione e' approvato dagli organi regionali
competenti  anche  se  i  consigli  regionali  hanno  cessato le loro
funzioni  ai  sensi  dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n.
108.
 

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