Legge Ordinaria n. 170 del 20/05/1975 (Pubblicata nella G.U. del 9 giugno 1975 n. 149)
Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in relazione ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Tra  i  destinatari  dell'articolo  12  del decreto-legge 1 ottobre
1973,  n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre
1973,  n. 766, s'intendono compresi i direttori e gli sperimentatori,
dipendenti    dal   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, delle stazioni sperimentali per l'industria.
  Ai fini della corresponsione dell'assegno speciale di cui al quarto
comma di detto articolo, i direttori debbono intendersi equiparati ai
professori di ruolo, gli sperimentatori agli assistenti universitari.
L'assegno  speciale  non  e'  cumulabile  con  i  compensi per lavoro
straordinario.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 maggio 1975

                                LEONE

                                                    MORO - MALFATTI -
                                                  COLOMBO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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