Legge Ordinaria n. 172 del 06/06/1975 (Pubblicata nella G.U. del 9 giugno 1975 n. 149)
Provvidenze per l'editoria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  il  biennio  decorrente  dal  primo giorno del mese successivo
all'entrata  in  vigore della presente legge, l'Ente nazionale per la
cellulosa  e per la carta e' autorizzato a corrispondere alle imprese
editoriali  di giornali quotidiani o di periodici posti in vendita da
almeno   un   anno  anche  con  abbonamento  postale  e  con  diversa
periodicita',  integrazioni  sul  prezzo della carta assegnata per il
tramite dello stesso Ente nelle seguenti misure:
    a)  lire 180 al chilogrammo per le prime 30.000 copie giornaliere
di tiratura dei giornali quotidiani;
    b)  lire  150  al  chilogrammo  fino  a  16  pagine,  lire 100 al
chilogrammo  per  le  pagine  17ª  e  18ª per le copie giornaliere di
tiratura dei giornali quotidiani da 30.001 a 60.000;
    c)  lire  100  al chilogrammo fino al limite massimo di 18 pagine
per  le  copie  giornaliere eccedenti la tiratura di cui alla lettera
b);
    d)  ulteriori  lire  20 al chilogrammo oltre alle integrazioni di
prezzo  di  cui  alle  precedenti  lettere a), b) e c) per i giornali
editi da cooperative di giornalisti;
    e)  lire  50  al chilogrammo fino a 150 pagine per i giornali non
quotidiani   il   cui   contenuto   politico,  sindacale,  economico,
religioso,  sportivo  o  di  chiaro  valore  culturale sia stato gia'
riconosciuto  ai  sensi  del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  22  settembre  1951,  a condizione che la loro composizione
risulti  -  come  media  annuale  - almeno per la meta', di testo non
pubblicitario;
    f)  integrazione  unitaria  al  chilogrammo,  nei limiti di spesa
totale  di  1.000  milioni,  per  i periodici comunque stampati e non
rientranti  nei  benefici  di  cui  alla lettera e), il cui contenuto
politico,  sindacale,  culturale, religioso o sportivo sia stato gia'
riconosciuto  dal  comitato  consultivo  interministeriale  di cui al
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 1959 e al
decreto  del  Ministro per le finanze 28 dicembre 1972, incaricato di
esprimere    parere    sul    carattere   dei   periodici   ai   fini
dell'applicazione  del  decreto  legislativo luogotenenziale 7 giugno
1945,  n.  386,  della legge 1 agosto 1949, n. 482, e del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  L'Ente  nazionale  per la cellulosa e per la carta e' autorizzato a
concedere  contributi  in  ragione d'anno dell'importo complessivo di
lire 1.000 milioni a riviste di elevato valore culturale ai sensi del
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 1951 e
della  legge 29 gennaio 1975, n. 5, istitutiva del Ministero dei beni
culturali  e  ambientali,  con  prevalente  riguardo  alle riviste di
carattere scientifico.
  L'Ente  stesso  e'  autorizzato  altresi' a concedere contributi in
ragione  d'anno  per  l'importo  complessivo  di  lire  2.000 milioni
all'ANSA ed alle altre agenzie italiane di stampa che, all'entrata in
vigore della presente legge, siano gia' collegate per telescrivente -
con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni  -  con  almeno  15  quotidiani  di cinque regioni,
abbiano  alle loro dipendenze almeno dieci giornalisti professionisti
e quindici poligrafici ed effettuino almeno 12 ore di trasmissione al
giorno.
  L'erogazione  dei contributi alle agenzie italiane di stampa di cui
sopra  verra' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  di  concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria,
il  commercio  e  l'artigianato,  e per i beni culturali e ambientali
ripartendo  la meta' dell'importo complessivo in parti uguali fra gli
aventi  diritto  e  l'altra  meta'  proporzionalmente  al  numero dei
giornali  collegati  a  ciascuna agenzia e ai notiziari specializzati
editati.
  L'Ente  per  la  cellulosa  e per la carta e' inoltre autorizzato a
concedere  contributi  in ragione d'anno per l'importo complessivo di
lire 1.000 milioni a giornali italiani all'estero, secondo condizioni
e  modalita'  che  verranno  stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  di  concerto  con i Ministri per gli affari
esteri, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato,
e  per  i  beni culturali e ambientali, tenuto conto delle risultanze
della Conferenza nazionale della emigrazione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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