Legge Ordinaria n. 178 del 27/05/1975 (Pubblicata nella G.U. del 10 giugno 1975 n. 150)
Modifiche all'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'ultimo  comma  dell'articolo  69 della legge 12 novembre 1955, n.
1137,  quale  risulta  modificato  dall'articolo  9  della  legge  16
novembre 1962, n. 1622, e' sostituito dal seguente:
  "L'ufficiale  non  puo', comunque, per effetto dello spostamento in
ruolo,  oltrepassare  altro  ufficiale  della propria arma o servizio
che,  gia'  di  lui  piu'  anziano  all'atto  della  nomina  o  della
promozione al grado di tenente, abbia conseguito vantaggi di carriera
per  eguale titolo, salvo il caso di modifiche di anzianita' in detto
grado  o  in  quelli  di  capitano,  maggiore  e  tenente colonnello,
conseguenti  all'acquisizione  di  vantaggi  di  carriera  per titoli
diversi  o  a  detrazioni  di anzianita' subite per le cause indicate
nell'articolo  10  della  legge  10  aprile 1954, n. 113, o a ritardi
nello svolgimento della carriera".
 

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