Legge Ordinaria n. 18 del 03/02/1975 (Pubblicata nella G.U. del 19 febbraio 1975 n. 47)
Provvedimenti a favore dei ciechi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La    persona    affetta   da   cecita'   congenita   o   contratta
successivamente,   per  qualsiasi  causa,  e'  a  tutti  gli  effetti
giuridici  pienamente  capace di agire, purche' non sia inabilitata o
interdetta a norma degli articoli 414, 415 e 416 del codice civile.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)