Legge Ordinaria n. 183 del 26/05/1975 (Pubblicata nella G.U. del 12 giugno 1975 n. 153)
Ulteriori provvidenze per la ricostruzione e la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Hanno  titolo alla concessione dei contributi di cui all'articolo 3
della  legge  5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni, ed
integrazioni,  i  proprietari di tutte le unita' immobiliari comprese
in  un  edificio  danneggiato  allorquando  sia  disposta  la  totale
demolizione del fabbricato.
  La  relativa  domanda  deve  essere presentata entro novanta giorni
dalla  data  di  notificazione  all'interessato del provvedimento che
dispone la demolizione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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