Legge Ordinaria n. 204 del 31/05/1975 (Pubblicata nella G.U. del 16 giugno 1975 n. 156)
Adeguamento dell'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  5  della  legge 3 novembre 1963, n. 1543, e' sostituito
dal seguente:
  "L'indennita'  giornaliera  per  i  servizi  collettivi  di  ordine
pubblico  fuori  sede  per  i  sottufficiali  ed i militari di truppa
dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle
guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e' stabilita
nelle seguenti misure:
                                  Personale            Personale
                                   fruente            non fruente
                                 di aggiunta          di aggiunta
                                 di famiglia          di famiglia

Maresciallo  maggiore,  mare-
 sciallo capo, maresciallo di
 alloggio  e gradi corrispon-
 denti.......................       4.000                2.500

Brigadieri e vicebrigadieri..       3.200                2.000

Appuntato, carabiniere e gra-
 di corrispondenti...........       2.500                1.600

Allievo  carabiniere  e gradi
 corrispondenti..............          -                   600".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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