Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 229 del 07/06/1975 (Pubblicata nella G.U. del 23 giugno 1975 n. 163)
Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Nella tabella allegata alla presente legge sono elencate le qualifiche di mestiere proprie delle categorie degli operai specializzati e qualificati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Nulla e' innovato per quanto riguarda gli operai comuni. Gli operai qualificati e specializzati, che rivestono una qualifica professionale alla quale risultano apportate modificazioni alla denominazione od alla sua ascrizione in categoria, assumeranno quella corrispondente, prevista nella nuova denominazione della citata tabella, conseguendo l'inquadramento nella relativa categoria, qualora la qualifica di mestiere sia prevista esclusivamente nella categoria superiore a quella posseduta dagli interessati. Per le qualifiche di mestiere di nuova istituzione sara' provveduto, nella prima applicazione della tabella, sulla base di apposite norme di dettaglio approvate dal consiglio d'amministrazione per il personale operaio dei monopoli di Stato, da emanarsi con determinazione del direttore generale dell'Amministrazione stessa, all'attribuzione di dette nuove qualifiche nei confronti degli operai che gia' esercitano le mansioni relative ed al conseguente loro inquadramento nella categoria immediatamente superiore. Nel caso in cui l'espletamento di talune di queste ultime mansioni, per necessita' di servizio o per la natura delle mansioni medesime, siano stati adibiti nell'anno in corso ed in quello precedente, in via discontinua operai diversi, alla scelta di quelli da inquadrare nella categoria superiore sara' provveduto sulla base del numero delle giornate nelle quali ciascuno degli interessati e' stato adibito all'espletamento di dette mansioni, facendo precedere coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, le abbiano espletate per un maggior numero di giornate lavorative nella stessa sede. A questo fine verra' stabilito per ciascun opificio, stabilimento o deposito il contingente di operai che, in rapporto alle necessita' delle lavorazioni, verra' ritenuto congruo per assicurare il regolare svolgimento dei servizi. Gli inquadramenti alla categoria immediatamente superiore di cui ai commi precedenti avranno decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge. La consistenza organica degli operai specializzati e degli operai qualificati, di cui alla tabella O annessa alla legge 28 marzo 1962, n. 143, modificata dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, e' aumentata di un numero di posti corrispondente al numero dei beneficiari che verranno rispettivamente inquadrati nella categoria superiore. L'organico previsto dalla citata tabella O per gli operai comuni e' ridotto di un numero di posti pari al doppio del personale che transitera' alle categorie superiori. Gli aggiornamenti e le modifiche alla tabella dei mestieri saranno disposti con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per la organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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