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Legge Ordinaria n. 30 del 11/02/1975 (Pubblicata nella G.U. del 5 marzo 1975 n. 61)
Integrazione del fondo autonomo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione.
Integrazione del fondo autonomo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Per integrare le disponibilita' del "Fondo autonomo" di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, istituito per la somministrazione dei fondi necessari al pagamento degli indennizzi derivanti dall'applicazione della precitata legge, e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1974 e di lire 30 miliardi nell'anno 1975. In favore del "fondo" e' autorizzato, altresi', l'ulteriore apporto di lire 50 miliardi, che sara' conferito in una o piu' quote da stabilirsi, a partire dall'anno 1976, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato. All'onere di cui al primo comma si provvede quanto a lire 20 miliardi con riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e quanto a lire 30 miliardi con riduzione del capitolo 7751 del predetto stato di previsione relativo all'anno 1975. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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