Legge Ordinaria n. 304 del 05/07/1975 (Pubblicata nella G.U. del 23 luglio 1975 n. 194)
Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella regione Valle d'Aosta.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nel
territorio  della  regione  Valle  d'Aosta  si  osserva  il  piano di
utilizzazione  redatto  dal  comitato  misto previsto dal terzo comma
dell'articolo  8  della  legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,
debitamente aggiornato.
  La  regione  Valle d'Aosta subconcede le acque di cui al precedente
comma  all'Ente  nazionale  per l'energia elettrica e agli altri enti
previsti  dalla  legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in conformita' delle
disposizioni  della predetta legge e successive modificazioni e della
legge regionale 8 novembre 1956, n. 4.
  Anche  per  le  grandi  derivazioni  idroelettriche assentite dallo
Stato  prima  del  7  settembre  1945  per  le  quali  e' previsto il
passaggio degli impianti in proprieta' dell'Enel, alla scadenza delle
concessioni, oppure nei casi di decadenza o di rinuncia, ai sensi del
combinato  disposto  del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, e dell'articolo 25
del  testo  unico  11  dicembre  1933, n. 1775, la regione provvede a
rilasciare  subconcessioni  nel caso in cui l'Enel intenda continuare
lo esercizio delle derivazioni.
 

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