Legge Ordinaria n. 307 del 09/07/1975 (Pubblicata nella G.U. del 23 luglio 1975 n. 194)
Modifica dell'articolo 13 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108, recante norme sull'imbottigliamento dei vini aromatizzati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 11 gennaio 1956,
n. 3, convertito in legge con legge 16 marzo 1956, n. 108, modificato
dall'articolo  32  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 12
febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dal seguente:
  "Salvo  le  disposizioni  di  cui al successivo articolo 15, i vini
aromatizzati  possono  essere  conservati fuori dello stabilimento di
produzione o di imbottigliamento e circolare soltanto se confezionati
in bottiglie di capacita':
    1) di due litri;
    2) di un litro;
    3) di tre quarti di litro;
    4) di mezzo litro;
    5) non superiore a un decilitro.
    Ferma  restando la tolleranza del 2,5 per cento di cui al secondo
comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio  1965,  n.  162,  per le bottiglie della capacita' di cui ai
punti  1),  2), 3) e 4) del precedente comma, per la bottiglia di cui
al  successivo  punto 5) e' consentita una tolleranza del 6 per cento
in piu' o in meno".
 

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