Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 321 del 22/07/1975 (Pubblicata nella G.U. del 31 luglio 1975 n. 203)
Snellimento delle procedure per la realizzazione delle opere di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.
Snellimento delle procedure per la realizzazione delle opere di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico L'articolo 31 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e' sostituito dal seguente: "Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore a 1 miliardo di lire nonche' le perizie di varianti e suppletive d'importo superiore a 500 milioni di lire vengono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvede a mezzo di una sua speciale delegazione. I progetti esecutivi d'importo non superiore a 1 miliardo di lire nonche' le perizie di varianti e suppletive d'importo non superiore a 500 milioni di lire sono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno senza il predetto parere, che puo' essere richiesto anche per i progetti inferiori a detti importi, quando la Cassa stessa lo ritenga opportuno in relazione alla natura e complessita' dei progetti medesimi". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 luglio 1975 LEONE MORO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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