Legge Ordinaria n. 322 del 12/07/1975 (Pubblicata nella G.U. del 1 agosto 1975 n. 204)
Modifica dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1  dell'ordinamento  degli ufficiali giudiziari e degli
aiutanti   ufficiali   giudiziari,   approvato  con  il  decreto  del
Presidente  della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito
dal seguente:
  "Gli  ufficiali  giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i
coadiutori  addetti  agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti
degli  uffici giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario. Essi
procedono all'espletamento degli atti loro demandati quando tali atti
siano  ordinati  dall'autorita'  giudiziaria  o  siano  richiesti dal
cancelliere  o  dalla  parte. E' fatto loro divieto di assumere negli
uffici personale privato".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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