Legge Ordinaria n. 355 del 17/07/1975 (Pubblicata nella G.U. del 12 agosto 1975 n. 214)
Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilita' derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Non sono punibili per i reati previsti dagli articoli 528 e 725 del
codice  penale  e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948,
n.  47, i titolari e gli addetti a rivendita di giornali e di riviste
per  il  solo fatto di detenere, rivendere, o esporre, nell'esercizio
normale  della loro attivita', pubblicazioni ricevute dagli editori e
distributori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.
  La  stessa  disposizione  si  applica ai titolari ed agli addetti a
negozi  di  vendita di libri e pubblicazioni non periodiche, salvo il
caso  che  essi  operino  di  concerto  con  gli editori ovvero con i
distributori al fine specifico di diffondere stampa oscena.
  Le  disposizioni  di  esonero  di  responsabilita'  di cui ai commi
precedenti non si applicano quando siano esposte, in modo da renderle
immediatamente  visibili  al pubblico, parti palesemente oscene delle
pubblicazioni o quando dette pubblicazioni siano vendute ai minori di
anni  sedici.  In  tale  caso  la pena e' della reclusione sino ad un
anno.
  Nei  casi  in  cui  il  reato previsto dall'articolo 528 del codice
penale  sia  commesso  da  un  editore di libri o stampa periodica si
applica  la pena della reclusione da uno a tre anni e della multa non
inferiore a lire quattrocentomila.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 17 luglio 1975

                                LEONE

                                                         MORO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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