Legge Ordinaria n. 359 del 25/07/1975 (Pubblicata nella G.U. del 13 agosto 1975 n. 215)
Acquisto di beni demaniali in concessione nelle zone alluvionate.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Nel  territorio  alluvionato  del  comune di Fondachelli Fantina ai
concessionari di beni demaniali, che abbiano eseguito costruzioni per
uso  di  civile abitazione, manufatti di qualsiasi genere o bonifiche
di  considerevole  entita',  anche  in  violazione  delle limitazioni
contenute  nel provvedimento di concessione, e' consentito l'acquisto
dei  beni oggetto della concessione stessa, dietro pagamento del solo
valore  del  suolo  occupato  senza  tenere  conto  degli  incrementi
migliorativi  eseguiti  a  loro  cura  e  spese,  previo accertamento
dell'ufficio tecnico erariale.
  Tale   facolta'  e'  estesa  anche  ai  concessionari  che  abbiano
costruito manufatti di qualsiasi genere o eseguito migliorie da oltre
cinque anni, nei casi in cui i terreni occupati risultino delineati e
protetti  da  muri  di  contenimento o da argini idonei a tutelare la
consistenza superficiaria da eventuali frane e smottamenti.
  Le  norme  di  cui  sopra  si  applicano  anche  alle  procedure di
sdemanializzazione  in  corso  per le quali si sia gia' proceduto, da
parte  della  pubblica amministrazione, all'assunzione in consistenza
dei fabbricati costruiti in terreni demaniali.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 luglio 1975

                                LEONE

                                                     MORO - VISENTINI

                                                     Visto,        il
Guardasigilli: REALE
 

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