Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 382 del 22/07/1975 (Pubblicata nella G.U. del 20 agosto 1975 n. 220)
Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione.
Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il Governo e' delegato ad emanare per le regioni a statuto ordinario, entro 12 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria diretti: a) a completare il trasferimento delle funzioni amministrative, considerate per settori organici, inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione, nonche' degli uffici e del personale, anche mediante le necessarie modifiche ed integrazioni ai decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con la riduzione contestuale delle dotazioni organiche delle amministrazioni statali; b) a trasferire le funzioni inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione esercitate da enti pubblici nazionali ed interregionali, fatte salve, comunque, quelle gia' trasferite, nonche' a trasferire i rispettivi uffici e i beni. Contestualmente si provvede al trasferimento alle regioni del personale indispensabile all'esercizio delle funzioni trasferite e all'assegnazione all'amministrazione statale del restante personale nel rispetto della posizione economica acquisita; c) a delegare, a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative necessarie per rendere possibile l'esercizio organico da parte delle regioni delle funzioni trasferite o gia' delegate, provvedendo contestualmente al trasferimento degli uffici, del personale e dei beni strumentali ritenuti necessari anche al fine di concorrere a realizzare il piu' ampio ed efficiente decentramento amministrativo; d) a disciplinare la facolta' delle regioni di avvalersi degli uffici tecnici dello Stato; e) ad attribuire alle province, ai comuni e alle comunita' montane, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, nonche' ad attribuire ai predetti enti locali altre funzioni di interesse locale, che valgano a rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni amministrative loro attribuite, a norma della legislazione vigente, provvedendo a regolare i relativi rapporti finanziari; f) a provvedere, in relazione alle funzioni trasferite, alla soppressione dei capitoli dello stato di previsione della spesa, diretta e indiretta, del bilancio dello Stato, relativi alle funzioni trasferite ed al corrispondente incremento delle entrate e dei fondi previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281. Le regioni, per le attivita' ed i servizi che interessano territori finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni anche in forma consortile. Nell'emanazione dei decreti delegati previsti dal presente articolo, il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi nonche' a quelli contenuti negli articoli 17, 18 e 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sempre che non contrastino con quelli indicati nella presente legge: 1) l'identificazione delle materie dovra' essere realizzata per settori organici, non in base alle competenze dei Ministeri, degli organi periferici dello Stato e delle altre istituzioni pubbliche, ma in base a criteri oggettivi desumibili dal pieno significato che esse hanno e dalla piu' stretta connessione esistente tra funzioni affini, strumentali e complementari, per modo che il trasferimento dovra' risultare completo ed essere finalizzato ad assicurare una disciplina ed una gestione sistematica e programmata delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alle regioni per il territorio e il corpo sociale; 2) nel trasferimento di uffici dovranno essere escluse forme di codipendenza funzionale tra uffici dello Stato e delle regioni, e dovranno, altresi', essere eliminate quelle esistenti, anche attraverso la delega di funzioni; dovra', inoltre, essere completato il trasferimento alle regioni dei beni del demanio e del patrimonio dello Stato, che siano direttamente strumentali alle funzioni trasferite; 3) sara' prevista, a favore delle regioni, la facolta': a) di emanare norme legislative di organizzazione e di spesa nelle materie delegate dallo Stato, in conformita' dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, nonche', ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, norme di attuazione delle leggi della Repubblica vigenti nelle materie stesse; b) di subdelegare alle province, comuni ed altri enti locali le funzioni delegate dallo Stato e di disciplinare i relativi poteri di indirizzo; 4) saranno, altresi', disciplinati i rapporti finanziari fra Stato, regioni ed enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate in modo da assicurare i mezzi necessari per il migliore esercizio delle funzioni stesse; 5) sara' provveduto, nelle materie spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, al trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative all'attuazione di regolamenti della CEE e di sue direttive, fatte proprie dallo Stato con legge nella quale saranno indicate le norme di principio, prevedendosi altresi', che in mancanza della legge regionale, sara' osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni. Sara' prevista, in materia, la facolta' del Consiglio dei Ministri, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, sentita la regione interessata, di prescrivere, in caso di accertata inattivita' degli organi regionali che comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, un congruo termine alla regione per provvedere, nonche' la facolta' di adottare, trascorso invano il termine predetto, i provvedimenti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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