Legge Ordinaria n. 385 del 26/07/1975 (Pubblicata nella G.U. del 22 agosto 1975 n. 223)
Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma primo, della legge 6 giugno 1973, n. 313, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente il personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali dipendenti del Ministero della difesa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  La  normativa  di  cui all'articolo 5 della legge 6 giugno 1973, n.
313,  si applica anche ai dipendenti da ditte ed ai soci e dipendenti
delle  cooperative  assuntrici  o  comunque  fornitrici di servizi di
manodopera  di  scritturazione  a  mano  ed  a  macchina  e di lavoro
impiegatizio  di  natura  tecnica  presso  enti  e stabilimenti della
Difesa.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 luglio 1975

                                LEONE

                                             MORO - FORLANI - COLOMBO

                                             Visto, il Guardasigilli:
REALE
 

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