Legge Ordinaria n. 387 del 02/08/1975 (Pubblicata nella G.U. del 22 agosto 1975 n. 223)
Norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per   gli   affari  concernenti  l'Amministrazione  della  pubblica
sicurezza, al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno
partecipa  quale  componente  di  diritto,  in  aggiunta ai direttori
generali  previsti dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 146
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, il vice capo della polizia cui sono attribuite
le  funzioni vicarie, ai sensi del secondo comma dell'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
  I  rappresentanti  del  personale  di cui alla lettera d) del primo
comma  dell'articolo  146  del  testo unico approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  modificato
dall'articolo  7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 7
della legge 28 ottobre 1970, n. 775, debbono appartenere ai ruoli dei
funzionari  di  pubblica  sicurezza  e della polizia femminile e sono
eletti direttamente da tutto il personale interessato.
  Con  la  stessa  procedura  e  contestualmente,  vengono  eletti  i
supplenti.
  Le  modalita' dell'elezione, che dovranno in ogni caso garantire la
presenza  di  un  rappresentante  della  polizia  femminile,  saranno
stabilite  con  decreto  del Ministro per l'interno da emanarsi entro
tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
 

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