Legge Ordinaria n. 388 del 02/08/1975 (Pubblicata nella G.U. del 22 agosto 1975 n. 223 e avviso di rettifica su G.U. 247 del 16/09/1975)
Provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  riconoscimento,  previsto dall'articolo 5 del regolamento (CEE)
n.  2142/70  del  20  ottobre  1970,  viene  accordato,  a  richiesta
dell'organismo interessato, previo accertamento che ricorrano e siano
rispettate  le  condizioni  previste  dall'articolo 2 del regolamento
(CEE) numero 171/71 del 26 gennaio 1971:
    a)  per  le  organizzazioni di produttori della pesca nelle acque
marittime, con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito
il   parere  della  commissione  consultiva  centrale  per  la  pesca
marittima di cui allo articolo 5 della legge 4 luglio 1965, n. 963;
    b)  per  le organizzazioni dei produttori della pesca nelle acque
interne che operano in una o piu' regioni, con decreto del presidente
della regione in cui l'organismo ha sede, che agli effetti comunitari
sara'  convalidato  con  decreto  del Ministro per l'agricoltura e le
foreste;
    c)  per  le organizzazioni nazionali di produttori della pesca in
acque  interne,  con  decreto  del  Ministro  per  l'agricoltura e le
foreste.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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