Legge Ordinaria n. 392 del 29/07/1975 (Pubblicata nella G.U. del 23 agosto 1975 n. 224)
Modifica della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne il ruolo dell'Arma dei carabinieri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  capitani  dell'Arma dei carabinieri, inseriti nei primi 35, 35 e
34  posti  della  graduatoria  di  merito dei dichiarati idonei e non
prescelti  nell'avanzamento  ordinario  per ciascuno degli anni 1974,
1975  e  1976,  sono  promossi  -  mediante la formazione di appositi
quadri  suppletivi - al grado di maggiore a decorrere rispettivamente
dal 1 gennaio 1975, 1 gennaio 1976 e 1 gennaio 1977.
  Le  necessarie  vacanze nel grado di maggiore sono formate mediante
promozioni  al grado di tenente colonnello, in eccedenza all'organico
di tale grado.
  La temporanea eccedenza determinata nel grado di tenente colonnello
per  effetto  di  dette  promozioni verra' riassorbita con le vacanze
derivanti  da  cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d)
del  primo  comma  dell'articolo  44 della legge 12 novembre 1955, n.
1137.
  Di  tale  eccedenza  non  si tiene conto nelle determinazioni delle
aliquote   di   ruolo   dei   tenenti   colonnelli  da  valutare  per
l'avanzamento.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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