Legge Ordinaria n. 400 del 17/07/1975 (Pubblicata nella G.U. del 26 agosto 1975 n. 226)
Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  liquidazione  coatta  amministrativa delle societa' cooperative
disposta   ai   sensi   dell'articolo  2540  del  codice  civile,  la
liquidazione delle societa' cooperative conseguente allo scioglimento
della  societa'  per atto dell'autorita' nei casi di cui all'articolo
2544  del  codice  civile  e  di  cui  all'articolo  22  del  decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, e modificato con la
legge  17  febbraio 1971, n. 127, la liquidazione coatta dei consorzi
riconosciuti  ai  sensi  della  legge 25 giugno 1909, n. 422, e delle
associazioni  di  cooperative erette in ente morale disposta ai sensi
del  primo  comma  dell'articolo  1 del regio decreto-legge 13 agosto
1926, n. 1554, la liquidazione dei predetti consorzi conseguente allo
scioglimento   d'ufficio   nei   casi  di  cui  all'articolo  85  del
regolamento  approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, la
liquidazione   dei  consorzi  cooperativi  specificati  nell'articolo
27-quater del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre  1947, n. 1577, modificato con la legge 17 febbraio 1971, n.
127, conseguente al provvedimento di scioglimento di cui all'articolo
2544  del  codice  civile,  nonche'  la liquidazione coattiva di ogni
altro  ente cooperativo assoggettato alla vigilanza del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  sono  disciplinate dalle norme
generali  sulla  liquidazione  coatta  amministrativa  contenute  nel
titolo  V  del  regio  decreto  16  marzo  1942, n. 267, salvo quanto
previsto  dalle  leggi speciali e - in ogni caso - dalle disposizioni
della presente legge.
 

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