Legge Ordinaria n. 44 del 01/03/1975 (Pubblicata nella G.U. del 13 marzo 1975 n. 71)
Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Dopo  l'espletamento  dei  concorsi per titoli previsti dal primo e
secondo  comma  dell'articolo  18  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  31  marzo  1971,  n.  283, fatta salva la percentuale dei
posti  da  riservare  ai concorsi interni a norma dell'articolo 8 del
decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i
posti  ancora disponibili o che si renderanno disponibili entro il 31
dicembre  1976  nelle  qualifiche  iniziali  dei  ruoli del personale
impiegatizio  di  cui  alle  tabelle  B  e  C, allegate al suindicato
decreto  n.  283  del  1971 e successive integrazioni, sono conferiti
agli  idonei  dei concorsi banditi posteriormente al 1 gennaio 1961 e
di quelli banditi alla data di entrata in vigore della presente legge
secondo il seguente ordine:
    1)  idonei dei concorsi riservati per l'accesso ai ruoli, indetti
ai sensi della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.
  La  disposizione  e'  applicabile  anche  agli  idonei  attualmente
appartenenti  a  qualifica  e  carriera  diversa  da quella rivestita
all'atto  del  concorso.  Al  personale  nominato sono riconosciuti i
benefici previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 662;
    2)  idonei  dei concorsi previsti dall'articolo 8 del decreto del
Presidente   della   Repubblica   28   dicembre   1970,  n.  1077,  e
dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1971, n. 283;
    3) idonei di altri concorsi.
  Qualora  tra gli idonei di ciascun gruppo vi siano, per la medesima
qualifica,   idonei   di   diversi  concorsi,  si  compila  una  sola
graduatoria  in  base  alla votazione conseguita da ciascun aspirante
ridotta in centesimi.
  Nel  caso  di  aspiranti  con  piu'  di  una idoneita' si prende in
considerazione  quella con votazione piu' alta e si aggiunge un punto
per  ciascun'altra idoneita'. A parita' di votazione la preferenza e'
determinata   a  seconda  dei  criteri  stabiliti  dal  quarto  comma
dell'articolo  5 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  Nel  caso di concorsi banditi su base regionale o interregionale, a
norma  della  legge  4 agosto 1965, n. 1027, le graduatorie di cui al
precedente  comma  restano  distinte  secondo  le modalita' stabilite
negli  originari  bandi  di  concorso  ai fini della ripartizione dei
posti  conferibili,  da  effettuarsi  sulla  base del rapporto tra il
numero  complessivo  dei  posti  messi  a  suo tempo a concorso ed il
numero  dei  posti  destinati ai singoli concorsi su base regionale o
interregionale. Per gli idonei in piu' di un concorso si applicano le
norme di cui al comma precedente.
  Le  nomine  del  suddetto  personale  avverranno a domanda da parte
degli   interessati   da  presentarsi  entro  sessanta  giorni  dalla
pubblicazione della presente legge.
 

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