Legge Ordinaria n. 486 del 10/10/1975 (Pubblicata nella G.U. del 13 ottobre 1975 n. 272)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, concernente il rilascio di documenti di legittimazione provvisoria alla circolazione di veicoli a motore.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, concernente il rilascio di
documenti  di legittimazione provvisoria alla circolazione di veicoli
a motore, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

  All'articolo  1,  al  primo comma, sono premesse le parole: "Per un
periodo  di  sei mesi,"; la parola: "del": e' sostituita dalle altre:
"emanati  dal"  e  le  parole:  "di  autoveicoli,  di  motoveicoli  e
rimorchi"  sono  sostituite dalle altre: "dei veicoli a motore e loro
rimorchi";
    al  secondo comma, dopo le parole: "testo unico" sono aggiunte le
altre: "delle norme sulla circolazione stradale,";
    al  terzo comma, prima delle parole: "di concerto" e' inserita la
parola: "emanato";
    il quarto comma e' sostituito dal seguente:
  "La  validita'  del  foglio di via di cui all'articolo 64 del testo
unico  delle  norme sulla circolazione stradale approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato
dall'articolo  2  della  legge  4  gennaio  1968,  n. 14, puo' essere
prorogata,  con  decreto  del  Ministro  per  i trasporti, fino ad un
massimo di sessanta giorni";
    dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
  "Il quarto comma dell'articolo 83 del testo unici delle norme sulla
disciplina  della  circolazione  stradale  approvato  con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal
seguente:
  "L'autorizzazione e' valida per sei mesi".
 

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