Legge Ordinaria n. 492 del 16/10/1975 (Pubblicata nella G.U. del 17 ottobre 1975 n. 276)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376,
concernente  provvedimenti  per il rilancio dell'economia riguardanti
le  esportazioni,  l'edilizia  e  le opere pubbliche, con le seguenti
modificazioni:

  L'articolo 4 e' sostituito con il seguente:
  E'   autorizzata  l'assegnazione,  anche  in  deroga  alle  vigenti
disposizioni,  agli  istituti  autonomi  per  le case popolari o loro
consorzi,  in  aggiunta all'importo di cui all'articolo 1 della legge
27 maggio 1975, n. 166, dell'ulteriore somma di L. 371.700.000.000 ai
fini  della  realizzazione  di  programmi  d'intervento  di  edilizia
sovvenzionata,  ai  sensi  del  citato  articolo  1  e della legge 22
ottobre  1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, di
ammontare  unitario  non  inferiore  a  lire  2  miliardi,  anche per
blocchi,  specie  per  le  aree metropolitane in cui si rilevino piu'
intensamente   fenomeni   di   immigrazione   o   di   concentrazione
demografica.
  Le  regioni,  sulla  base  dell'importo  loro attribuito secondo le
percentuali  stabilite  dalla delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica del 16 marzo 1972, formulano entro il
31  ottobre  1975  il  programma  di  localizzazione degli interventi
dandone comunicazione al CER, agli IACP ed ai comuni interessati.
  In  aggiunta  alle  somme  di  cui  al  primo  comma e' autorizzata
l'assegnazione  di  L. 228.300.000.000 per la esecuzione di programmi
corredati  da  progetti  esecutivi  per  opere  da realizzare su aree
espropriate  o  in  proprieta' nei piani di zona di cui alla legge 18
aprile  1962,  n.  167,  e  per le quali sia gia' stata rilasciata la
licenza  edilizia.  Il Ministro per i lavori pubblici, presidente del
Comitato  per  l'edilizia  residenziale,  entro  il  31  ottobre 1975
secondo  programmi  formulati  dalle  regioni  predispone il piano di
assegnazione  dei  fondi  di cui al presente comma. L'eventuale somma
residua  sara'  distribuita  entro il 30 novembre 1975 secondo quanto
previsto dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166.
  L'importo  complessivo  di  lire  600 miliardi di cui al primo e al
terzo  comma  del  presente articolo sara' versato sul conto corrente
previsto  dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1975,
n. 166.

  L'articolo 5 e' sostituito con il seguente:
  Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo
si  applicano  le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 27
maggio 1975, n. 166.
  I  termini previsti dal quarto e quinto comma dell'articolo 3 della
legge  27  maggio  1975,  n.  166, sono prorogati fino al 31 dicembre
1975.

  L'articolo 6 e' sostituito con il seguente:
  Per  la  concessione  di contributi ai sensi dell'articolo 72 della
legge  22  ottobre  1971, n. 865, e del titolo II del decreto-legge 6
settembre  1965,  n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n.
1179,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, in aggiunta ai
limiti d'impegno di cui all'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n.
166,  sono  autorizzati,  rispettivamente,  gli  ulteriori  limiti di
impegno  di  lire  25  miliardi  e  di  lire  15  miliardi per l'anno
finanziario 1976. Le annualita' relative sono iscritte nello stato di
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
  II  Ministro  per  i  lavori  pubblici, presidente del Comitato per
l'edilizia  residenziale,  entro  il  31  ottobre  1975 provvede alla
ripartizione territoriale dei contributi, secondo i criteri stabiliti
  dal  secondo  comma  dell'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n.
  166.
Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 12 della legge 27
maggio  1975,  n.  166,  per l'invio da parte delle regioni del nulla
osta  ai  privati,  alle  cooperative  e agli enti pubblici che hanno
presentato  domanda  ai  sensi dell'articolo 11 della stessa legge 27
maggio 1975, n. 166, e nei termini previsti dallo stesso articolo 11,
al  comune  interessato,  all'istituto  di  credito ed al CER decorre
dalla   data   di   comunicazione  alla  regione  della  ripartizione
territoriale  dei  contributi.  Il  termine  previsto  dal successivo
articolo  13 della citata legge 27 maggio 1975, n. 166, decorre dalla
data  di comunicazione ai comuni interessati del nulla osta regionale
rilasciato.
  I  termini  previsti  dal  primo e dal terzo comma dell'articolo 16
della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati rispettivamente al
29 febbraio 1976 ed al 31 marzo 1976.
  La  limitazione temporale riguardante l'iscrizione presso la camera
di  commercio,  industria, agricoltura e artigianato, di cui al primo
comma  dell'articolo  11  della  legge 27 maggio 1975, n. 166, non si
applica  alle  societa'  a  prevalente  partecipazione  regionale e/o
comunale.

  Dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:
  Art.  6-bis.  -  L'alinea  e  il  primo  capoverso  del primo comma
dell'articolo  10 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono sostituiti
dai seguenti:
  "Il  secondo  e terzo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre
1971,  n.  865,  sono  sostituiti  dai  seguenti: "Tale contributo e'
concesso  nella  misura  occorrente affinche' i mutuatari non vengano
gravati degli interessi, diritti e commissioni, anche per l'eventuale
perdita  relativa  al  collocamento delle cartelle, nonche' per oneri
fiscali  e  vari  e per spese accessorie in misura superiore al 3 per
cento  annuo,  pari  a all'1,5 per cento semestrale oltre al rimborso
del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprieta' indivisa il
cui  statuto  prevede  il  divieto  di  cessione  in proprieta' degli
alloggi,  l'obbligo  di trasferimento degli stessi al competente IACP
in  caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa; e nella
misura  del  4  per  cento,  pari al 2 per cento semestrale, oltre al
rimborso  del  capitale,  se cooperative a proprieta' divisa, o prive
dei requisiti statutari di cui al presente comma o se privati"".
  Art. 6-ter. - E' autorizzato l'utilizzo degli stanziamenti previsti
dall'articolo  6 del presente decreto per l'adeguamento della quota a
carico  dello Stato per le operazioni in corso ai sensi dell'articolo
72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

  L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
  Al fine di consentire la concessione di contributi integrativi alle
cooperative  edilizie  finanziate ai sensi della legge 2 luglio 1949,
n.  408,  e successive modificazioni ed integrazioni, che non abbiano
ottenuto,  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, il
provvedimento  di  concessione del mutuo, e' autorizzato il limite di
impegno di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1975.
  La  misura  del  contributo  integrativo  di  cui al primo comma e'
determinata  dal  Ministro  per  i  lavori pubblici tenendo conto del
costo  effettivo  delle  operazioni di mutuo determinato ai sensi del
successivo  articolo  8:  in  ogni  caso  non  potra'  gravare  sugli
assegnatari  degli  alloggi  un onere minore di quello previsto per i
mutui agevolati di cui alla legge 1 novembre 1965, n. 1179.
  E'  autorizzato,  altresi', il limite di impegno di lire 3 miliardi
per  l'anno  finanziario  1976  per  la concessione di contributi, ai
sensi  della  legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  a  cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa,
costituite  esclusivamente  fra  appartenenti  alle forze armate e di
polizia,  che abbiano i requisiti statutari previsti dall'articolo 72
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.
  Le  annualita'  relative  ai  contributi di cui ai precedenti commi
sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici.

  Dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:
  Art.  7-bis.  - Il limite massimo di 12 milioni di cui alla legge 8
giugno  1966,  n. 452, previsto come valore delle assegnazioni a soci
in regime di privilegio, da parte di societa' agricole od edilizie in
possesso  dei requisiti prescritti, comprese le disposizioni previste
dall'articolo  12  del  decreto  legislativo luogotenenziale 5 aprile
1945, n. 141, e' elevato a 25 milioni.
  Art.  7-ter.  - Gli istituti di credito fondiario sono autorizzati,
anche in deroga ai rispettivi statuti, a concedere mutui in favore di
cooperative edilizie che realizzano abitazioni su aree con diritto di
superficie.

  All'articolo  9, al primo comma, dopo le parole: "delle aree", sono
aggiunte le seguenti: "e delle somme residue di detto fondo";
    al  terzo  comma  le  parole:  "possono indicare" sono sostituite
dalla seguente: "indicano".

  Dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente:
  Art.  9-bis.  -  Per  la  concessione  dei mutui a valere sul fondo
speciale  di cui all'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
e   successive   integrazioni,   si   prescinde  dai  limiti  di  cui
all'articolo  3  della  legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive
modificazioni.

  L'articolo 10 e' sostituito con il seguente:
  Il  reddito  annuo  complessivo  degli  assegnatari  di  abitazioni
comunque  fruenti  di  concorso  o contributo dello Stato concessi in
locazione da IACP e cooperative edilizie a proprieta' indivisa e loro
consorzi  e'  stabilito  in  lire  6 milioni da determinarsi ai sensi
dell'articolo  8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
settembre  1973, n. 597, compresi i redditi esenti, diversi da quelli
indicati  nel  primo,  secondo  e  terzo  comma  dell'articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  Il  reddito  di  cui  al  precedente  comma  e' stabilito in lire 8
milioni  per  le  abitazioni  costruite  da  cooperative  edilizie  a
proprieta' individuale o dalle imprese di costruzione.

  Dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:
  Art. 10-bis. - Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 12
gennaio  1974,  n. 8 e all'articolo 6 della legge 19 gennaio 1974, n.
9, sono prorogate fino al 31 dicembre 1978.
  Art.  10-ter. - I mutui di cui alla legge 1 novembre 1965, n. 1179,
all'articolo  72  della  legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla legge 27
maggio  1975, n. 166, e successive modificazioni e integrazioni ed al
presente  decreto  sono  concessi dagli enti mutuanti anche quando le
aree  concesse  dai  comuni  ai sensi dell'articolo 35 della legge 22
ottobre  1971,  n.  865,  non  siano  di proprieta' dei comuni stessi
sempreche'  sia  stata  stipulata  la  convenzione  di  cui  al sopra
richiamato  articolo 35, sia stato ottenuto il decreto di occupazione
di urgenza e siano state iniziate le procedure di esproprio.
  Nel   caso  previsto  dal  precedente  comma  la  garanzia  di  cui
all'articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e' immediatamente
operante  e copre l'intero credito dell'ente mutuante. La garanzia di
cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  2  maggio  1974,  n.  115,
convertito  con  modificazioni nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e'
elevata fino all'importo del 100 per cento.
  Gli enti mutuanti stipulano con i soggetti interessati il contratto
condizionato   di   mutuo  entro  30  giorni  dalla  ricezione  della
documentazione   necessaria   per   la  stipulazione  oltre  che  del
provvedimento  di  concessione  dei contributi da parte del Ministero
dei lavori pubblici.
  Art.   10-quater.  -  I  mutui  edilizi  dell'istituto  di  credito
fondiario  della  regione  Trentino-Alto  Adige  sono  concessi anche
quando  le  aree  assegnate  dai  comuni, ai sensi della legislazione
provinciale,  non  siano  ancora  di  proprieta'  degli  assegnatari,
purche' sia stato emanato il decreto di occupazione di urgenza, siano
state  iniziate  le procedure di esproprio, e il mutuo sia assistito,
fino  all'iscrizione dell'ipoteca nel libro fondiario, dalla garanzia
della rispettiva provincia.

  L'articolo 11 e' sostituito con il seguente:
  Gli  istituti  e  sezioni  di  credito  fondiario  ed edilizio e le
sezioni  autonome  per  il  finanziamento  di  opere  pubbliche  e di
impianti di pubblica utilita', istituite ai sensi delle leggi 6 marzo
1950,  n.  108,  e 11 marzo 1958, numero 238, al fine di procurarsi i
mezzi   finanziari  occorrenti  all'esercizio  delle  loro  attivita'
effettueranno  le  operazioni  di  provvista sul mercato dei titoli a
reddito  fisso mediante l'emissione di obbligazioni con la preventiva
approvazione  dell'organo  di  vigilanza  di  cui all'articolo 44 del
regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni
ed integrazioni.
  Le  emissioni obbligazionarie previste al comma precedente non sono
soggette  alle  disposizioni  di  cui  agli  articoli 2365 e 2410 del
codice  civile,  nonche' alle disposizioni della legge 3 maggio 1955,
n. 428.
  Fino  alla  data  del  31  gennaio  1976  gli  istituti  di credito
fondiario  ed  edilizio  e  le  sezioni per il finanziamento di opere
pubbliche   potranno   emettere   anche  cartelle  fondiarie  nonche'
obbligazioni di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958,
n.  238. Il limite di emissione di cui al secondo comma dell'articolo
1  della  legge  29  luglio  1949,  n.  474, e' elevato a 50 volte lo
ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione nonche' delle
riserve.

  All'articolo  12,  dopo  le  parole:  "operazioni di credito", sono
soppresse le seguenti: "fondiario ed".

  L'articolo 14 e' sostituito con il seguente:
  Nel  quadro  dei  programmi di sviluppo di cui all'articolo 9 della
legge  16  maggio  1970,  n. 281, e' autorizzata la spesa di lire 600
miliardi  destinata  alla  concessione  di contributi in capitale per
lavori   di  completamento  di  opere  di  edilizia  ospedaliera  con
particolare  riferimento  ai  programmi  di  intervento  disposti  in
applicazione  della  legge  30  maggio  1965,  n.  574,  e successive
modificazioni    ed    integrazioni,   ed   approvati   con   decreti
interministeriali  10  novembre 1965, 16 marzo 1968, 19 ottobre 1968,
23 gennaio 1970 e 10 febbraio 1972, ivi compresi gli oneri maturati e
maturandi  per  la  revisione  dei prezzi contrattuali, indennita' di
espropriazione,  perizie  di  variante  o  suppletive, risoluzione di
vertenze  in  via  amministrativa  o  giurisdizionale  ed imposta sul
valore   aggiunto   riguardanti   ospedali   compresi  nei  programmi
anzidetti.
  Le  regioni,  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del  presente decreto, comunicano ai Ministri per i lavori pubblici e
per  la  sanita'  il fabbisogno relativo al completamento delle opere
comprese  negli  elenchi allegati ai programmi di cui al primo comma,
nonche'  al  completamento  di  ospedali in corso di costruzione o di
ristrutturazione.  I Ministri per i lavori pubblici e per la sanita',
in  proporzione  alle necessita' risultanti dalle comunicazioni delle
regioni  e, in carenza delle stesse, alle necessita' risultanti dagli
elenchi  anzidetti,  dai  contratti gia' stipulati e dalle perizie di
variante  o suppletive gia' adottate, determinano il piano di riparto
del  fondo, che e' approvato dal CIPE previo parere della commissione
interregionale  di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n.
281.  La eventuale destinazione dei fondi di cui al presente articolo
per  il  completamento  di opere non comprese nei programmi di cui al
precedente  primo  comma  preclude  ulteriori  interventi  finanziari
speciali  dello  Stato  per il completamento delle opere comprese nei
programmi stessi.
  La  percentuale  del 20 per cento di cui all'articolo 2 della legge
30 maggio 1965, n. 574, relativa agli arredamenti e alle attrezzature
tecnico-sanitarie   e'   aumentata   al  30  per  cento  dell'importo
complessivo  della  spesa  riconosciuta necessaria per ciascuna opera
ospedaliera.

  All'articolo   15,   primo  comma,  le  parole:  "ai  sensi",  sono
sostituite  con  le  parole:  "per le finalita'", e sono aggiunte, in
fine,   le   parole:   "con   priorita'  per  l'esecuzione  di  opere
igienico-sanitarie, asili-nido, scuole materne";
    il secondo e il quarto comma sono soppressi.

  All'articolo 16 il primo comma e' sostituito con il seguente:
  Nel  quadro  dei  programmi di sviluppo di cui all'articolo 9 della
legge  16  maggio  1970,  n. 281, e' autorizzata la spesa di lire 100
miliardi  destinata  al  finanziamento  di lavori di completamento di
opere di competenza delle regioni;
    il secondo e il quarto comma sono soppressi.

  Dopo l'articolo 16 sono aggiunti i seguenti:
  Art.  16-bis.  -  Per il completamento e la esecuzione da parte dei
comuni  e  delle  province di opere pubbliche di loro pertinenza, con
priorita'  per  quelle  igienico-sanitarie,  per  gli asili-nido e le
scuole  materne e il verde pubblico attrezzato, per le quali esistono
progetti  esecutivi,  i  mutui  da  contrarie con la Cassa depositi e
prestiti  entro  il  periodo  compreso  tra  l'entrata  in vigore del
presente decreto e il 30 giugno 1976, sino all'importo complessivo di
1.000  miliardi, sono garantiti dallo Stato, ai sensi dell'articolo 5
della  legge  1  giugno  1971,  n.  291,  anche  se  non assistiti da
contributi statali o regionali in annualita'.
  I  mutui  non  assistiti  da  contributi  statali  o  regionali  in
annualita'  sono  concessi  con le modalita' di cui il quinto e sesto
comma dell'articolo 5 della citata legge n. 291 sulla base della sola
deliberazione  consiliare  di  assunzione  del  prestito regolarmente
approvata dal competente organo regionale.
  Art.  16-ter.  -  I  termini  di  cui all'articolo 2 della legge 12
gennaio 1974, n. 8, sono prorogati al 31 dicembre 1976.

  All'articolo  17,  primo  comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
"entro il 29 febbraio 1976".

  All'articolo  18,  secondo  comma, dopo le parole: "non superiore a
lire  15  miliardi",  sono  aggiunte  le seguenti: "comprensivi delle
spese di progettazione, direzione lavori e collaudo";
    al  quarto  comma,  sono  aggiunte, in fine, le parole: "entro 60
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge".

  Dopo l'articolo 18 e' aggiunto il seguente:
  Art.  18-bis.  -  Fermo restando il disposto dell'articolo 11 della
legge  28  aprile 1971, n. 287, e' altresi' sospesa la costruzione di
nuove  autostrade  o  tratte autostradali e di trafori di cui non sia
stato effettuato l'appalto, ancorche' assentiti amministrativamente.

  L'articolo 19 e' soppresso.

  All'articolo  20, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
"si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  2, commi dal
secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394".

  All'articolo  21,  primo  comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
"in  relazione  alle  autorizzazioni  di  spesa  di cui agli articoli
precedenti";
    dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
  Le  regioni  iscrivono  le somme risultanti dai piani di riparto in
appositi  capitoli  di entrata e di spesa dei propri bilanci riferiti
ai singoli programmi di intervento previsti dal presente decreto.
  Le  somme  destinate  alle singole regioni in base ai vari piani di
riparto  delle autorizzazioni di spesa destinate dal presente decreto
alle  regioni  stesse  saranno  versate  dal  Ministero del tesoro in
appositi  conti  correnti  infruttiferi  aperti  presso  la Tesoreria
centrale,   dai   quali   le  regioni  effettueranno  i  prelevamenti
bimestralmente  su  richiesta  di  accredito  a  favore del tesoriere
regionale   effettuata   sulla   base  di  relazioni  indicative  dei
fabbisogni  di  pagamento  connessi con lo stato di realizzazione dei
programmi di intervento.

  Dopo l'articolo 21 e' aggiunto il seguente:
  Art.  21-bis.  -  Alle  province  autonome  di Trento e Bolzano, in
relazione  alle competenze ad esse spettanti ai sensi del decreto del
Presidente   della   Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,  vengono
attribuite direttamente quote degli stanziamenti di cui agli articoli
4,  6, 14, 15 e 16 del presente decreto-legge da determinarsi secondo
i parametri indicati all'articolo 78 del testo unico approvato con il
predetto decreto del Presidente della Repubblica. Tali quote verranno
iscritte  nei  rispettivi bilanci ed utilizzate dalle province per le
finalita' previste dal presente decreto.
 

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