Legge Ordinaria n. 493 del 16/10/1975 (Pubblicata nella G.U. del 17 ottobre 1975 n. 276)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377,
concernente  provvedimenti  per il rilancio dell'economia riguardanti
incentivi  a  favore  delle  piccole  e  medie  imprese, agricoltura,
interventi   per   il   Mezzogiorno  e  trasporti,  con  le  seguenti
modificazioni:

  All'articolo  1,  al  primo comma, le parole: "al 31 dicembre 1975"
sono sostituite con le seguenti: "al 31 marzo 1976", e le parole: "al
30  settembre  1976" sono sostituite con le seguenti: "al 31 dicembre
1976".

  L'articolo 2 e' sostituito con il seguente:
  Per  i  contratti  di  mutuo  stipulati dagli istituti di credito a
medio  termine  prima del 17 settembre 1974 ad un tasso d'interesse a
carico  del mutuatario superiore al 9 per cento annuo, in relazione a
domande  di  finanziamento ad essi presentate a valere sulla legge 30
luglio  1959,  n.  623,  e successive modificazioni, il contributo in
conto  interessi e' pari al 4 per cento, aumentato al 6 per cento per
i  territori  di  cui alla legge 10 agosto 1950; n. 646, e successive
modificazioni,  restando  a  carico del mutuatario il tasso agevolato
pari alla differenza tra il tasso d'interesse stabilito nel contratto
di mutuo ed il suddetto contributo del 4 o del 6 per cento.

  Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente:
  Art.  2-bis. - Fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia
di  credito  agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976 i tassi
agevolati  annui  di  interessa previsti dalle leggi vigenti, recanti
provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui
finanziamenti,  anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti
con  decreto  del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro
competente  per la materia, sentito il Comitato interministeriale per
il credito e il risparmio.
  I  tassi  agevolati  annui  d'interesse stabiliti a norma del comma
precedente  si  applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del
contratto  interviene  successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
  E' abrogata ogni norma di legge in contrasto con le disposizioni di
cui ai precedenti commi.

  L'articolo 3 e' sostituito con il seguente:
  Il  fondo  di  cui  al  primo  comma dell'articolo 3 della legge 28
maggio  1973,  n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, e'
incrementato di lire 20 miliardi, mediante conferimento, da parte del
Tesoro  dello  Stato,  di  lire  2 miliardi nell'anno 1975, di lire 8
miliardi nell'anno 1976 e di lire 10 miliardi nell'anno 1977.
  L'importo  di  lire  20  miliardi  di  cui  al  precedente comma e'
destinato  esclusivamente  alla  corresponsione  di  contributi sugli
interessi  per le operazioni di finanziamento relative ad acquisti di
nuove  macchine  utensili  e  di  produzione, ai sensi della legge 28
novembre  1965,  n.  1329,  e successive modificazioni, sempre che il
costo, unitario o complessivo, delle macchine, sia superiore a lire 1
milione.

  L'articolo 4 e' soppresso.

  All'articolo  6,  al primo comma, dopo le parole: "in aggiunta alle
somme  stanziate  con la legge 11 aprile 1974, n. 179", sono aggiunte
le  seguenti:  "e  per  la  copertura  della  differenza tra la spesa
ammessa   e  quella  necessaria  per  la  realizzazione  delle  opere
approvate  e non appaltate o in corso di attuazione e non ultimate, a
causa dei maggiori costi derivanti dall'aumento dei prezzi".

  All'articolo  7,  al  primo  comma, le parole: "lire 100 miliardi",
sono sostituite con le parole: "lire 85 miliardi";
    il quarto e il quinto comma sono sostituiti con i seguenti:
  Per  gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, proprietari od
affittuari singoli o associati, da mezzadri e coloni e da cooperative
agricole costituite dai predetti e da lavoratori agricoli dipendenti,
l'importo  del  mutuo  e'  commisurato  al  100 per cento della spesa
riconosciuta  ammissibile. Per gli altri operatori agricoli, il mutuo
puo'  essere  concesso  nella  misura del 75 per cento della predetta
spesa.
  Sara'  accordata  priorita' alle domande presentate dai coltivatori
diretti  e  dalle  cooperative  agricole  di cui al primo periodo del
precedente comma;
    prima dell'ultimo comma, sono inseriti i seguenti:
  Alle  operazioni di mutuo, di cui ai precedenti commi, si applicano
le disposizioni dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e
successive modificazioni ed integrazioni.
  Alle  operazioni  di mutuo e di prestito disposte con provvedimenti
emanati  dalle  regioni  a  statuto speciale ed a statuto ordinario e
dalle  province  autonome  di Trento e Bolzano sono estese, a partire
dalla  data  di  entrata  in  vigore del decreto del Presidente della
Repubblica   15   gennaio   1972,  n.  11,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo   36   della   predetta   legge  n.  454,  e  successive
modificazioni ed integrazioni.

  L'articolo 9 e' sostituito con il seguente:
  E'   autorizzata  la  spesa  di  lire  255  miliardi  destinata  al
completamento,  ripristino  ed  adeguamenti  funzionali  di  impianti
relativi  ad  opere  pubbliche di irrigazione, purche' gia' muniti di
progetti esecutivi.
  Rientrano  nelle  opere,  di  cui al precedente comma, anche quelle
che,  pur  essendo  estranee  a comprensori classificati di bonifica,
sono  opere  collettive  che  vengono  eseguite  da  parte  di enti o
consorzi specificamente qualificati all'esercizio irriguo.
  Entro  60  giorni  dalla  entrata  in  vigore del presente decreto,
d'intesa  con  le regioni, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
provvede  all'individuazione delle opere da finanziare distinguendole
in  opere di carattere regionale ed opere di carattere interregionale
o nazionale. In relazione alle opere di carattere regionale, d'intesa
con le regioni, il Ministro per l'agricoltura e le foreste predispone
un  piano di riparto in base al quale ad ogni singola regione vengono
trasferiti,  nel  quadro  dei  programmi regionali di sviluppo di cui
all'articolo  9  della  legge  16  maggio  1970,  n.  281, i fondi di
competenza regionale.
  La   quota  del  piano  di  riparto  di  competenza  del  Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  per il finanziamento di opere di
carattere  interregionale  e  nazionale viene iscritta nello stato di
previsione della spesa dello stesso dicastero.

  Dono l'articolo 9 e' aggiunto il seguente:
  Art.  9-bis.  -  E'  autorizzata  la  spesa  di lire 5 miliardi per
provvedere  agli  studi  tecnici ed economici ed alle ricerche, anche
sperimentali,   riguardanti   i   problemi  connessi  alla  razionale
utilizzazione  delle  risorse  idriche  a scopo irriguo, con riguardo
anche  all'applicazione  di  nuove  tecnologie ed alla salvaguardia e
conservazione   di  acque  pubbliche  superficiali  o  sotterranee  o
accumulate in serbatoi.

  L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
  Al  fine  di  avviare  un  organico  programma di interventi per il
potenziamento  ed  il  miglioramento  del patrimonio zootecnico ed in
attesa   che   siano   emanate   le  relative  norme  legislative  di
coordinamento degli interventi pubblici e dei relativi finanziamenti,
e'  autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per il finanziamento di
interventi   urgenti   nel   settore  zootecnico,  comprensivo  degli
allevamenti   di  acquicoltura  intensiva,  da  attuarsi  secondo  le
modalita'  di  cui al successivo comma. Lo stanziamento predetto, nel
quadro  dei  programmi  regionali  di  sviluppo di cui all'articolo 9
della  legge  16  maggio 1970, n. 281, viene ripartito tra le regioni
salva  la quota di finanziamento per gli interventi di competenza del
Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.
  Entro  40  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto,  il  CIPE,  su  proposta del Ministro per l'agricoltura e le
foreste  che  a  tal  fine  acquisisce  il  parere  della commissione
interregionale  di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n.
281,  determina gli indirizzi generali e particolari per l'attuazione
degli  interventi urgenti in materia zootecnica e provvede al riparto
del  finanziamento  tra  le regioni nonche' alla determinazione della
quota di finanziamento per gli interventi di competenza del Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  ai  sensi  del  predetto decreto
presidenziale.
  A  favore  del  "fondo per lo sviluppo della zootecnia" di cui alla
legge  8  agosto  1957,  n.  777,  ed  all'articolo 13 della legge 27
ottobre  1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
disposta   un'ulteriore   anticipazione   di  lire  15  miliardi  per
l'esercizio 1975.
  Le  disponibilita'  del  fondo  anzidetto  possono essere destinate
anche  all'acquisto  di  mezzi ed attrezzature per la meccanizzazione
delle operazioni inerenti l'allevamento del bestiame nonche' di mezzi
ed  attrezzature  per  la conservazione dei prodotti zootecnici e dei
foraggi destinati all'allevamento.
  Per  consentire una razionale attuazione delle iniziative di cui ai
precedenti   commi,   l'IRVAM   -  Istituto  per  le  ricerche  e  le
informazioni   di   mercato  e  la  valorizzazione  della  produzione
agricola,  svolge,  secondo  le  istruzioni che saranno impartite dal
Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  ricerche ed indagini
sulle  strutture  e sugli andamenti dei mercati zootecnici interni ed
esteri.  Per  l'espletamento  dei  predetti  compiti  il Ministro per
l'agricoltura e le foreste assegnera' all'IRVAM contributi finanziari
entro  il  limite  di  spesa  di  lire  1.300  milioni, sulla base di
individuati programmi di attivita'.
  Il   termine   di   cui   all'ultimo   comma  dell'articolo  3  del
decreto-legge  6  luglio  1974,  n. 254, convertito con modificazioni
nella  legge 17 agosto 1974, n. 383, e' prorogato al 31 dicembre 1977
limitatamente ai mangimi per la zootecnia.

  Dopo l'articolo 10, sono aggiunti i seguenti:
  Art.  10-bis  -  Contributi  di  avviamento  alle organizzazioni di
produttori.  -  Per  la  concessione  di  contributi  di  avviamento,
previsti  dall'articolo  6  della  legge  27  luglio 1967, n. 622, in
favore   delle   organizzazioni   di  produttori  ortofrutticoli,  e'
autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1975.
  Art.  10-ter  -  Interventi  per  la  commercializzazione dell'olio
d'oliva.  - Per gli interventi a sostegno di iniziative di produttori
agricoli  per  la  commercializzazione  dell'olio  d'oliva e di altri
prodotti  agricoli  pregiati  colpiti  dalla  crisi congiunturale, ai
sensi  dell'articolo  3  della  legge  7  agosto  1973,  n.  512,  e'
autorizzata un'ulteriore spesa di lire 4 miliardi.
  Art.  10-quater  -  Interventi a sostegno della commercializzazione
dei   prodotti.  -  Per  la  concessione  delle  provvidenze  di  cui
all'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e' autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi.
  Il  concorso  statale sugli interessi per i prestiti a valere sulla
presente  autorizzazione  e'  elevato  al  10  per  cento della somma
mutuata.
  I  prestiti  predetti,  che  avranno la durata di un anno, potranno
essere  concessi  anche per i finanziamenti necessari a prolungare il
periodo  di  stoccaggio  dei  prodotti  in particolari contingenze di
mercato.
  Art. 10-quinquies - Forestazione. - E' autorizzata la spesa di lire
20   miliardi   per   l'attuazione  di  un  programma  di  interventi
straordinari  diretti ad incrementare la produzione legnosa, mediante
l'esecuzione   di   piantagioni   di   specie   forestali   a  rapido
accrescimento.
  Il  programma  di cui al precedente comma e' approvato, su proposta
del  Ministro  per l'agricoltura e le foreste, dal CIPE che, anche al
fine  del  riparto  del  finanziamento  tra  le  regioni, sentira' la
commissione  interregionale  di  cui  all'articolo  13 della legge 16
maggio  1970,  n.  281,  stabilendo  i  criteri  e  gli indirizzi per
l'attuazione del programma medesimo.
  Il  CIPE  determinera'  la  quota  che,  nel  quadro  dei programmi
regionali  di  sviluppo  di  cui all'articolo 9 della legge 16 maggio
1970,  n.  281,  e'  assegnata  alle  regioni  nonche' quella per gli
interventi  demandati alla Azienda di Stato per le foreste demaniali,
con  particolare  riguardo  agli  investimenti  con colture legnose a
rapida  crescita  nelle  pertinenze  idrauliche  demaniali, e per gli
studi,  le  ricerche  e  le  applicazioni  tecniche di competenza del
Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  comprese le spese per
l'elaborazione del programma.
  Art.  10-sexies  -  Incendi  boschivi.  -  Per  l'attuazione  delle
disposizioni  contenute  nella legge 1 marzo 1915, n. 47, in aggiunta
ai  finanziamenti  gia'  disposti  e'  autorizzata per l'anno 1976 la
spesa  di  lire  8  miliardi  da iscriversi nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
  La spesa prevista verra' cosi' ripartita:
    a)  lire  0,5  miliardi  per  la  realizzazione  dei piani di cui
all'articolo  1  e  delle  carte  di  cui  all'articolo 4 della legge
citata;
    b)  lire  3 miliardi per la realizzazione delle iniziative, delle
opere  e  per  l'acquisto  dei  mezzi  e  delle  attrezzature  di cui
all'articolo  3  della legge medesima in ragione di lire 1,5 miliardi
da  ripartire fra le regioni e lire 1,5 miliardi a disposizione dello
Stato;
    c)  lire  3 miliardi per il funzionamento del servizio antincendi
boschivi  di  cui all'articolo 5 e dell'ufficio di cui all'articolo 6
della stessa legge;
    d)  lire 0,5 miliardi per le spese di manodopera di cui al quinto
comma  dell'articolo  7  della  legge  medesima e per l'indennita' di
rischio di cui al sesto comma dell'articolo stesso;
    e)  lire  1  miliardo per gli interventi previsti nell'articolo 8
della citata legge, da ripartirsi fra le regioni.
  Art. 10-septies. - Fermi restando i finanziamenti ordinari previsti
per il 1976, e' stanziata per i parchi nazionali la somma di lire 450
milioni cosi' ripartita:
    lire 150 milioni al parco nazionale del Gran Paradiso;
    lire 130 milioni al parco nazionale dello Stelvio;
    lire 120 milioni al parco nazionale dell'Abruzzo;
    lire 50 milioni al parco nazionale del Circeo.

  All'articolo 12, il titolo e' sostituito dal seguente:
  "Agevolazioni fiscali";
    al  primo comma le parole: "del 3 per cento", sono sostituite con
le parole: "dell'1 per cento";
    e' aggiunto il seguente comma:
  Le  riduzioni  all'1  per  cento,  al  3 per cento e al 6 per cento
dell'aliquota    dell'imposta    sul    valore   aggiunto   previste,
rispettivamente,   nel   primo,   nel   secondo  e  nel  terzo  comma
dell'articolo  78  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
ottobre  1972, n. 633, come modificato con la legge 23 dicembre 1972,
n.  821, e con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito con
modificazioni  nella legge 17 agosto 1974, n. 383, sono ulteriormente
prorogate al 31 dicembre 1976.

  Dopo l'articolo 12, e' aggiunto il seguente:
  Art.  12-bis.  -  Per  le  misure  previste  dal presente titolo si
applica   il   principio  fondamentale  stabilito  dall'ultimo  comma
dell'articolo 11 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

  All'articolo 13, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
  Dello  stanziamento  medesimo  saranno  riservate  per  il  settore
agricolo le seguenti somme:
    a) lire 200 miliardi per l'esecuzione di opere di irrigazione;
    b)  lire  50  miliardi  per  la  concessione  di  contributi e di
anticipazioni  finanziarie  a  favore  di cooperative agricole e loro
consorzi,  enti  di  sviluppo ed associazioni di produttori agricoli,
per   la   promozione   ed   il   potenziamento  delle  strutture  di
trasformazione,  conservazione  e  commercializzazione  dei  prodotti
agricoli,   purche'   in   ogni  caso  negli  organi  deliberanti  la
maggioranza sia riservata ai produttori agricoli;
    c)  lire 50 miliardi per interventi straordinari finalizzati alla
protezione del suolo con particolare riguardo alla forestazione.
  La  individuazione  delle  spese  e  degli  interventi  di  cui  al
precedente  comma  sara'  effettuata  dalla  Cassa per il Mezzogiorno
d'intesa con le regioni meridionali.
  In  ogni  caso  una  quota  non  inferiore  alla  meta' dell'intero
stanziamento  di  cui  al  primo  comma  dovra' essere destinata alla
realizzazione di interventi previsti nei progetti speciali.

  Dopo l'articolo 13 e' aggiunto il seguente:
  Art. 13-bis. - Gli istituti speciali meridionali di credito a medio
termine  sono  autorizzati  ad  utilizzare  i  fondi  rivenienti  dai
prestiti  obbligazionari emessi successivamente ed alle condizioni di
cui  al decreto del Ministro per il tesoro in data 16 settembre 1974,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  21 ottobre 1974, n. 274,
anche   per   le   operazioni   di   credito   industriale  stipulate
antecedentemente   all'entrata  in  vigore  del  decreto  medesimo  e
comunque in data non anteriore al 1 gennaio 1974.

  L'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
  Contributi  per attuazione di sistemi di trasporti metropolitani. -
Per  la  concessione  di  contributi statali nei comuni prescelti dal
CIPE  con deliberazione del 28 gennaio 1971, ai sensi dell'articolo 3
della  legge 29 dicembre 1969, n. 1042, sono autorizzati, in aggiunta
ai  limiti  di  impegno  di  cui all'articolo 9 della legge stessa, i
seguenti limiti di impegno:
    lire 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978;
    lire 2 miliardi per l'anno 1979.
  Qualora  i comuni sopraindicati non inizino i lavori di costruzione
della  linea metropolitana entro il 1976, il CIPE destinera' le somme
ad altri comuni.
  La utilizzazione dei contributi di cui al presente articolo nonche'
di  quelli di cui alla legge 29 dicembre 1969, n. 1042, puo' avvenire
per  l'attuazione di sistemi di trasporti metropolitani in galleria o
in  sopra-elevata  o  parzialmente  in  superficie,  purche'  in sede
propria opportunamente protetta.

  All'articolo  15, al primo comma, le parole: "a lire 351 miliardi",
sono sostituite con le seguenti: "a lire 325 miliardi";
    al secondo comma, le parole: "lire 151 miliardi", sono sostituite
con  le  seguenti:  "lire  125  miliardi", e le parole: "per lire 126
miliardi", con le seguenti: "per lire 100 miliardi".

  All'articolo 16, al primo comma, la cifra: "30" e' sostituita dalla
seguente: "29";
    il secondo comma e sostituito dal seguente:
  Il maggiore importo di lire 9 miliardi sara' iscritto in ragione di
lire 5 miliardi per l'anno 1975 e 4 miliardi per l'anno 1976.

  All'articolo  17,  al  secondo comma, le parole: "misura del 30 per
cento", sono sostituite con le seguenti: "misura del 50 per cento";
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  I   veicoli  di  cui  al  primo  comma  dovranno  uniformarsi  alle
caratteristiche  funzionali  indicate  dal  Ministero dei trasporti -
Direzione  generale  MCTC  -  il  quale  ne  approvera', in relazione
all'uso  cui  essi  sono  destinati, i corrispondenti tipi unificati,
sentite  le associazioni delle aziende sia di costruzione dei veicoli
sia di esercizio delle linee.

  L'articolo 18 e' soppresso.

  All'articolo  19,  al  primo comma, la cifra: "2129", e' sostituita
dalla seguente: "2408";
    al secondo comma sono aggiunte, in fine, le parole:
  "Si  applicano  le  disposizioni  di  cui all'articolo 2, commi dal
secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394".

  All'articolo  20, al primo comma, sono aggiunte, infine, le parole:
"in  relazione  alle  autorizzazioni  di  spesa  di cui agli articoli
precedenti";
    dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
  Le  regioni  iscrivono  le somme risultanti dai piani di riparto in
appositi  capitoli  di entrata e di spesa dei propri bilanci riferiti
ai singoli programmi di intervento previsti dal presente decreto.
  Le  somme  destinate  alle singole regioni in base ai mari piani di
riparto  delle autorizzazioni di spesa destinate dal presente decreto
alle  regioni  stesse  saranno  versate  dal  Ministero del tesoro in
appositi  conti  correnti  infruttiferi  aperti  presso  la Tesoreria
centrale,   le   quali   le   regioni  effettueranno  i  prelevamenti
bimestralmente  su  richiesta  di  accredito  a  favore del tesoriere
regionale   effettuata   sulla   base  di  relazioni  indicative  dei
fabbisogni  di pagamenti o connessi con lo stato di realizzazione dei
programmi di intervento.

  Dopo l'articolo 20 e' aggiunto il seguente:
  Art.  20-bis.  -  Alle  province  autonome  di Trento e Bolzano, in
relazione  alle competenze ad esse spettanti ai sensi del decreto del
Presidente   della   Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,  vengono
attribuite direttamente quote degli stanziamenti di cui agli articoli
6,  7,  9,  10,  10-quinquies  e  17  del  presente decreto-legge, da
determinarsi  secondo  i parametri indicati all'articolo 78 del testo
unico  approvato  col  predetto  decreto  presidenziale.  Tali  quote
verranno iscritte nei rispettivi bilanci ed utilizzate dalle province
per le finalita' previste dal presente decreto.
 

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