Legge Ordinaria n. 5 del 29/01/1975 (Pubblicata nella G.U. del 14 febbraio 1975 n. 43)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente la istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   decreto-legge   14   dicembre   1974,   n.   657,  concernente
l'istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:

  Nell'articolo  1,  primo  comma; le parole: "e per l'ambiente" sono
sostituite con le altre: "e ambientali";
  al terzo comma, sono soppresse le parole: "e archivi di Stato".
  Nell'articolo  2, secondo comma, la lettera b) e' sostituita con la
seguente:
  "b)  le  attribuzioni  spettanti  alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri relative ai servizi della discoteca di Stato, nonche' quelle
della divisione la (editoria libraria e diffusione della cultura) dei
servizi delle informazioni e della proprieta' letteraria, artistica e
scientifica  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri 14 maggio 1973";
  al secondo comma, e' aggiunta in fine la seguente lettera:
  "c)  le attribuzioni spettanti al Ministero dell'interno in materia
di archivi di Stato, salvo quelle relative agli atti considerati come
eccezione  alla  consultabilita'  dall'articolo  21  del  decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409";
  nel  terzo  comma, le parole: "ed alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri"   sono  sostituite  con  le  altre:  "alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'interno, e ne assicura il
miglior coordinamento con le finalita' proprie del Ministero";
  al quinto comma, le parole: "e per l'ambiente", sono sostituite con
le altre: "e ambientali";
  e' aggiunto in fine il seguente comma:
  "Le  definizioni:  Ministero e Ministro per la pubblica istruzione,
Presidenza  e  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, Ministero e
Ministro  per  l'interno,  contenute  in  provvedimenti legislativi e
regolamentari relativi alle materie oggetto del trasferimento operato
dal   presente  decreto-legge  sono  sostituite  con  la  definizione
"Ministero e Ministro per i beni culturali e ambientali"".
  Nell'articolo 3, il primo e il secondo comma, sono sostituiti con i
seguenti:
  "Le  Direzioni  generali  delle  antichita'  e  belle  arti e delle
accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, gli organi
periferici  del  Ministero  della  pubblica istruzione operanti nelle
materie  indicate  nell'articolo 2, i servizi relativi alla discoteca
di  Stato  e  alla divisione 1ª dei servizi informazioni e proprieta'
letteraria,   artistica   e  scientifica  presso  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  gli  archivi di Stato di cui alla
lettera  c)  del  precedente  articolo  2, che vengono organizzati in
Direzione  generale sostitutiva dell'attuale Direzione generale, sono
trasferiti  alle  dipendenze  del Ministero, che potra' continuare ad
utilizzare le attuali sedi.
  Il  Consiglio superiore delle antichita' e belle arti, il Consiglio
superiore  delle  accademie  e  biblioteche  e  gli organi collegiali
previsti  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 settembre
1963,  n.  1409,  mantenendo  ferme  le attuali competenze, diventano
organi  del Ministero. La loro attuale composizione e' prorogata fino
alla   emanazione   delle   norme   delegate   relative   alla   loro
ristrutturazione.
  Le  competenze  degli  organi  collegiali  previste dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  30  settembre  1963,  n. 1409, restano
attribuite  al Ministro per l'interno per quanto riguarda gli atti di
archivio  considerati  come  eccezione  alla  consultabilita' in base
all'articolo  21  del  sopra  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica".
  L'articolo 4 e' sostituito con il seguente:
  "Sono  trasferiti  al  Ministero  i ruoli di cui alle tabelle B e C
allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n.
283, nonche' ai quadri E e F della tabella IX allegata al decreto del
Presidente  della  Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con gli aumenti
previsti  all'articolo  8 del decreto del Presidente della Repubblica
20  settembre 1973, n. 1186, con le modifiche apportate dalla tabella
(parte  I)  annessa  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 14
gennaio 1972, n. 3.
  E' inoltre trasferito il personale dei ruoli degli archivi di Stato
di   cui  alla  lettera  c)  del  precedente  articolo  2,  salvo  un
contingente  da determinarsi con decreto interministeriale tra le due
amministrazioni  interessate,  che restera' temporaneamente comandato
di   diritto   al   Ministero   dell'interno   fino  alla  definitiva
riorganizzazione  dei  servizi relativi alla competenza dal Ministero
stesso conservata.
  E'  costituito  il  consiglio  di amministrazione del Ministero che
esercita  le  attribuzioni previste dall'articolo 146 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n. 3, e successive
modificazioni.
  Fino    all'emanazione   del   regolamento   per   l'elezione   dei
rappresentanti  del  personale, questi sono nominati con la procedura
prevista  dall'articolo  7, lettera d), della legge 18 marzo 1968, n.
249.
  Sono  costituite  altresi'  le  commissioni  di  disciplina  per il
personale ai sensi dell'articolo 148 del decreto del Presidente della
Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3, nonche' dell'articolo 48 della
legge 5 marzo 1961, n. 90.
  Fino a che non sara' provveduto all'emanazione delle norme delegate
relative  alla  definizione  del  Ministero,  alla  disciplina  della
struttura  degli uffici e degli organi collegiali e all'inquadramento
e  caratterizzazione  dei  dipendenti, il restante personale comunque
assegnato  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto agli
uffici  indicati  nel  primo  comma  del precedente articolo 3 e alle
segreterie  degli  organi  indicati  nel  secondo  comma dello stesso
articolo,  e'  di diritto collocato in posizione di comando presso il
Ministero.
  Il  personale  di cui al comma precedente continua ad esercitare le
funzioni  attualmente  attribuite e conserva il trattamento economico
inerente alla qualifica; ha diritto alla progressione di carriera nei
ruoli  di  appartenenza;  il  predetto  personale rimane collocato in
posizione  di  comando presso il Ministero nei limiti del contingente
in  servizio  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto,
contingente che sara' in ogni caso assicurato.
  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su congiunta
proposta  dei  Ministri  interessati,  i  suddetti dipendenti possono
essere  restituiti  al  Ministero di appartenenza previa sostituzione
nella  stessa posizione di comando con altrettanti dipendenti di pari
carriera e qualifica.
  In  relazione  a  particolari  esigenze,  il  Ministro  per  i beni
culturali  e ambientali e autorizzato a conferire, di concerto con il
Ministro  per  il tesoro, speciali incarichi professionali ad esperti
estranei  all'amministrazione  dello  Stato e a docenti universitari,
nei  limiti, nei modi ed alle condizioni di cui all'articolo 14 della
legge  27  febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, comunque
per non oltre cinque Unita'.
  Il Ministro puo' avvalersi, altresi', di personale dipendente dalle
amministrazioni  dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da porre
in posizione di comando o fuori ruolo, che conserva le funzioni ed il
trattamento economico inerente alla qualifica.
  I  collocamenti  fuori  ruolo sono limitati a sei unita' di cui tre
con  qualifica  dirigenziale  con esclusione dei dirigenti generali e
tre appartenenti alle altre carriere.
  Le  attrezzature e i beni gia' destinati alle direzioni generali ed
agli  organi  indicati nel precedente articolo 3 passano in dotazione
al Ministero.
  Presso il Ministero e' istituita una ragioneria centrale dipendente
dal Ministero del tesoro".
  Nell'articolo  5,  primo  comma, le parole: "e per l'ambiente" sono
sostituite con le altre: "e ambientali";
  al  primo  comma,  dopo  le  parole: "stanziamenti riflettenti", e'
aggiunta l'altra: "personale";
  dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:
  "Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro
per  l'interno,  con  il Ministro per il bilancio e la programmazione
economica  e  con il Ministro per i beni culturali e ambientali sara'
provveduto  al  trasferimento  e  alla  ripartizione tra il Ministero
dell'interno   e   quello  dei  beni  culturali  e  ambientali  degli
stanziamenti  previsti  nei  capitoli dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario in corso.
  Fino  all'emanazione  del  su  indicato decreto interministeriale i
fondi relativi alle spese per i servizi ed il personale trasferiti al
Ministero  per  i beni culturali e ambientali continueranno ad essere
erogati dal Ministero dell'interno".
  Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente articolo:
  "Art.  5-bis. - Fino a che non si sara' provveduto agli adempimenti
di  cui al quinto comma del precedente articolo 4, un contingente del
personale  vincitore  di concorso per l'accesso o per il passaggio di
carriera  per  effetto  di  concorsi  interni riservati o pubblici, o
comunque  assunto,  nei  ruoli  centrali  dipendenti  dalla Direzione
generale  del  personale  degli  affari  generali  amministrativi del
Ministero  della  pubblica  istruzione e dalla Direzione generale dei
servizi informazioni e proprieta' letteraria, artistica e scientifica
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  e'  destinato,  in
posizione di comando, al Ministero.
  La  determinazione  dei  nominativi  da  includere  nel contingente
indicato  e'  effettuata  con  decreto  del  Ministro per la pubblica
istruzione  o  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
  I  direttori  generali  delle  antichita'  e  belle  arti  e  delle
accademie  e  biblioteche  continuano  a partecipare di pieno diritto
alle  riunioni  del  consiglio di amministrazione del Ministero della
pubblica   istruzione   per  gli  affari  concernenti  le  rispettive
direzioni generali".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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