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Legge Ordinaria n. 528 del 20/10/1975 (Pubblicata nella G.U. del 10 novembre 1975 n. 297)
Norme per l'aumento della misura e per la concessione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1  della legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e' sostituito
dal seguente:
  "Il sussidio a titolo di soccorso giornaliero, previsto dalla legge
22 gennaio 1934, n. 115 e successive modificazioni e integrazioni, e'
stabilito nelle seguenti misure:

    a) per il militare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.500
    b) per la moglie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000
    c) per il figlio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500
    d)  per  il genitore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 800
    e)  per  il fratello o la sorella. . . . . . . . . . . . . L. 600
    f) per l'avo o l'ava. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 600"
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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