Legge Ordinaria n. 551 del 10/10/1975 (Pubblicata nella G.U. del 22 novembre 1975 n. 309)
Norme per la prosecuzione di opere di edilizia ospedaliera universitaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la  concessione  dei  contributi trentacinquennali sulla spesa
prevista   dai   programmi   di   interventi  gia'  adottati  per  la
costruzione,   il   completamento   e  l'ampliamento  delle  cliniche
universitarie,   degli   ospedali   clinicizzati  e  dei  policlinici
universitari,  ammessi  al  contributo ai sensi delle leggi 30 maggio
1965,  n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383, sono
autorizzati  i  limiti  di  impegno  di lire 750 milioni per ciascuno
degli anni 1975 e 1976, da iscriversi nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei lavori pubblici, in modo che le opere possano
essere ultimate secondo i progetti approvati per lotti funzionali.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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