Legge Ordinaria n. 558 del 05/11/1975 (Pubblicata nella G.U. del 27 novembre 1975 n. 314)
Modifica alle leggi 14 agosto 1960, n. 826, 29 dicembre 1962, n. 1745, e 11 ottobre 1973, n. 636, per quanto concerne le modalita' di pagamento della tassa sui contratti di borsa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Le  facolta' attribuite alle aziende di credito per il pagamento in
modo  virtuale  delle  tasse  su  contratti  di borsa per contanti su
titoli  e valori, ai sensi della legge 14 agosto 1960, n. 826, estese
ai  contratti  a termine e di riporto su titoli e valori con legge 29
dicembre  1962,  n.  1745,  e  legge 11 ottobre 1973, n. 636, possono
essere  attribuite  anche  agli  agenti  di  cambio  che fanno uso di
proprie  attrezzature  meccanografiche  o  elettrocontabili ovvero si
avvalgono  del  servizio  di  centri  elettrocontabili  istituiti dai
comitati direttivi degli agenti di cambio.
  Le modalita', alla cui osservanza l'autorizzazione e' condizionata,
sono  stabilite  con  decreto del Ministro per le finanze di concerto
con il Ministro per il tesoro.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 novembre 1975

                                LEONE

                                                   MORO - VISENTINI -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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