Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 558 del 05/11/1975 (Pubblicata nella G.U. del 27 novembre 1975 n. 314)
Modifica alle leggi 14 agosto 1960, n. 826, 29 dicembre 1962, n. 1745, e 11 ottobre 1973, n. 636, per quanto concerne le modalita' di pagamento della tassa sui contratti di borsa.
Modifica alle leggi 14 agosto 1960, n. 826, 29 dicembre 1962, n. 1745, e 11 ottobre 1973, n. 636, per quanto concerne le modalita' di pagamento della tassa sui contratti di borsa.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Le facolta' attribuite alle aziende di credito per il pagamento in modo virtuale delle tasse su contratti di borsa per contanti su titoli e valori, ai sensi della legge 14 agosto 1960, n. 826, estese ai contratti a termine e di riporto su titoli e valori con legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e legge 11 ottobre 1973, n. 636, possono essere attribuite anche agli agenti di cambio che fanno uso di proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili ovvero si avvalgono del servizio di centri elettrocontabili istituiti dai comitati direttivi degli agenti di cambio. Le modalita', alla cui osservanza l'autorizzazione e' condizionata, sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 novembre 1975 LEONE MORO - VISENTINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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