Legge Ordinaria n. 586 del 18/11/1975 (Pubblicata nella G.U. del 5 dicembre 1975 n. 322)
Miglioramenti al trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  le  cessazioni  dal  servizio a partire dal 1 gennaio 1974, il
trattamento  di  quiescenza  nella  forma della pensione, comprensivo
della  tredicesima mensilita', a favore degli ufficiali giudiziari e'
determinato  con  l'applicazione  della tabella A unita alla presente
legge, che sostituisce la tabella A di cui all'articolo 1 della legge
27 gennaio 1968, n. 36.
  Rimangono  ferme le norme relative all'attribuzione dell'indennita'
integrativa  speciale  di  cui all'articolo 5 della legge 22 novembre
1962, n. 1646.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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