Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 587 del 11/11/1975 (Pubblicata nella G.U. del 6 dicembre 1975 n. 323)
Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale.
Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno indira' un concorso, per titoli e colloquio, per la nomina alla qualifica iniziale di segretario comunale. Il concorso e' riservato a coloro che, in servizio non di ruolo con incarico di segretario comunale reggente o supplente alla data del 30 giugno 1975 abbiano maturato, in tale posizione, un periodo di servizio anche non continuativo di almeno sei mesi. E' richiesto il possesso di uno dei diplomi di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, ovvero del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale. Sono altresi' ammessi coloro che, in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, abbiano prestato almeno quattro anni di servizio alla data del 30 giugno 1975. Si prescinde dal limite di eta'. Il colloquio verte sulle materie indicate ai numeri 1, 2 e 3 della tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749. Agli idonei del concorso, per titoli e per colloquio, e' attribuita, secondo l'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento della stessa, la meta' dei posti che siano vacanti alla data d'entrata in vigore della presente legge e che si rendano vacanti successivamente. Le nomine sono disposte ogni trimestre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, detratti i posti vacanti da attribuire con i concorsi, per titoli ed esami, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749. Si osservano, in quanto applicabili e non derogati dalla presente legge, gli articoli 1, 2 e 31, commi terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749. Il primo, il secondo e il sesto comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono abrogati. In conseguenza, e' revocato il bando di concorso, per soli titoli, indetto con decreto ministeriale n. 17300.15.7 in data 30 gennaio 1975.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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