Legge Ordinaria n. 588 del 15/11/1975 (Pubblicata nella G.U. del 6 dicembre 1975 n. 323)
Studi e ricerche nel settore della pesca marittima.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  della marina mercantile puo' concedere contributi ad
enti   ed   istituti  riconosciuti  ai  sensi  dell'articolo  27  del
regolamento  di  esecuzione  della  legge  14  luglio  1965,  n. 963,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968,
n.  1639,  operanti  nel  settore  della  pesca marittima, al fine di
promuovere  e  di  programmare  studi  e ricerche per lo sviluppo del
settore stesso e per la protezione delle risorse biologiche.
  I  contributi  di cui al comma precedente sono concessi con decreto
del  Ministro per la marina mercantile, sentito il comitato di cui al
successivo articolo 2.
  Per  la  concessione  dei  contributi  di  cui  al  comma  primo e'
autorizzata la spesa di lire 300 milioni da iscriversi nello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  della  marina mercantile in
ciascuno  degli  esercizi  finanziari  dal 1975 al 1980. Le somme non
impegnate  negli  esercizi  finanziari  cui  si  riferiscono potranno
essere  utilizzate  negli  esercizi  successivi; potranno altresi' in
ciascun  esercizio essere assunti impegni anche sulle somme stanziate
per  gli  esercizi successivi, a condizione che i contributi relativi
vengano  erogati  nell'esercizio  finanziario  cui lo stanziamento si
riferisce.
  Le  modalita'  per  la  concessione  e  l'erogazione dei contributi
saranno stabilite con apposito regolamento, approvato con decreto del
Ministro  per  la  marina  mercantile  di  concerto con quello per il
tesoro.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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