Legge Ordinaria n. 590 del 18/11/1975 (Pubblicata nella G.U. del 6 dicembre 1975 n. 323)
Obblighi di servizio per sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari dell'Esercito.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'atto dell'ammissione a corsi di specializzazione di particolare
Livello tecnico determinati con decreto del Ministro per la difesa, i
sottufficiali,  graduati o militari di truppa volontari dell'Esercito
(esclusa  l'Arma  dei  carabinieri)  debbono  commutare  la  ferma  o
rafferma  assunta  in  una rafferma decorrente dalla data di scadenza
della  ferma  o  rafferma  precedente  e avente durata di cinque anni
dalla conseguita specializzazione.
  Tale  obbligo  permane  anche per i sottufficiali che nel frattempo
siano transitati nel servizio permanente.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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