Legge Ordinaria n. 614 del 02/12/1975 (Pubblicata nella G.U. del 11 dicembre 1975 n. 326)
Norme per la nomina al grado di vicebrigadiere nel Corpo degli agenti di custodia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  il  conferimento  del  grado di vicebrigadiere nel Corpo degli
agenti  di  custodia  e'  richiesto il possesso dei requisiti fisici,
morali,  di  carattere,  intellettuali,  di  cultura  e professionali
necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado.
  E', inoltre, necessario avere riportato le classifiche indicate nei
successivi   articoli.  Qualora  tali  classifiche  non  siano  state
attribuite   per   assenza   dal  servizio  determinata  da  malattia
dipendente   da  causa  di  servizio,  si  fa  riferimento,  ai  fini
dell'ammissione  agli esami e agli scrutini, all'ultima o alle ultime
classifiche attribuite o, se queste mancano, al giudizio espresso nei
rapporti informativi per i periodi di servizio prestati.
  Aver  disimpegnato bene le funzioni del proprio grado e' condizione
indispensabile   ma   non  sufficiente  per  l'avanzamento  al  grado
superiore.
 

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