Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 720 del 23/12/1975 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1976 n. 3)
Modifiche ed integrazioni alle leggi riguardanti il credito navale, le provvidenze a favore delle costruzioni navali e la sostituzione del naviglio vetusto.
Modifiche ed integrazioni alle leggi riguardanti il credito navale, le provvidenze a favore delle costruzioni navali e la sostituzione del naviglio vetusto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Credito navale Per i lavori relativi alla costruzione, alla trasformazione, alla modificazione nonche' alle grandi riparazioni, ordinati ai cantieri navali negli anni 1976 e successivi, il contributo nel pagamento degli interessi previsto dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, e' determinato nella misura del 6,50 per cento. Per le navi speciali e per quelle di stazza lorda non superiore alle 3.000 tonnellate il finanziamento e il relativo contributo sono concessi fino all'80 per cento del prezzo della nave. Il contributo di cui al comma precedente e' aumentato di 2 punti per i finanziamenti di durata non superiore ad 8, anni concessi a societa' di costruzioni navali che abbiano i requisiti richiesti dal codice della navigazione per iscrivere navi nelle matricole nazionali. I finanziamenti predetti possono raggiungere l'80 per cento del prezzo dei lavori indicati dalla societa' e che sia ritenuto attendibile dal Ministro per la marina mercantile in base a valutazioni effettuate dall'ispettorato tecnico alla data di inizio dei lavori. I contributi predetti sono corrisposti, con le condizioni e modalita' previste dal terzo al sesto comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1962, n. 1 e successive modificazioni, durante il periodo di ammortamento, per il tramite dell'istituto finanziatore, alla scadenza delle annualita' o semestralita' relative a ciascun mutuo. Gli stessi contributi, durante il periodo di somministrazione del finanziamento, sono calcolati con riferimento all'ammontare di ciascuna quota di finanziamento erogata secondo lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione della nave. Il tasso agevolato d'interesse a carico delle imprese finanziate e' pari alla differenza tra il tasso massimo da applicarsi sui finanziamenti, stabilito con le modalita' di cui al successivo comma, ed il contributo nel pagamento degli interessi accordato dallo Stato. Il tasso massimo da praticare sui finanziamenti e' fissato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)