Legge Ordinaria n. 724 del 10/12/1975 (Pubblicata nella G.U. del 7 gennaio 1976 n. 4)
Disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  deroga alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 45
della  legge  17  luglio  1942, n. 907, e' ammessa l'importazione nel
territorio  della  Repubblica  di  tabacchi  lavorati  (voce doganale
24.02)  di  provenienza dai Paesi delle Comunita' economiche europee,
destinati   ad   essere   introdotti  in  depositi  di  distribuzione
all'ingrosso,  diversi da quelli dell'Amministrazione dei monopoli di
Stato.
  L'importazione  puo'  essere  effettuata  soltanto per prodotti che
siano  stati preventivamente inseriti, ai sensi dell'articolo 2 della
legge  13  luglio  1965,  n.  825, nelle tabelle di cui al successivo
articolo  2. Non possono essere importati tabacchi in condizionamenti
diversi da quelli stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.
  L'istituzione  dei  depositi  di  cui al primo comma e' soggetta ad
autorizzazione dell'amministrazione finanziaria.
  Con  decreto del Ministro per le finanze sono determinati i criteri
e le modalita' per l'autorizzazione alla istituzione dei depositi, le
modalita'  da  osservare  per la circolazione dei prodotti importati,
nonche'  le  forme  di  controllo  da  eseguire  sui depositi e sulla
circolazione   dei   prodotti   medesimi,  con  particolare  riguardo
all'accertamento  della legittimita' della provenienza e destinazione
di essi.
  La vendita al pubblico dei tabacchi lavorati importati ai sensi del
presente  articolo  deve  essere  effettuata  con  i  sistemi  di cui
all'articolo  16  della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive
modificazioni.
 

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