Legge Ordinaria n. 92 del 26/03/1975 (Pubblicata nella G.U. del 12 aprile 1975 n. 98)
Elevazione del limite di somma stabilito dall'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  penultimo  comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre
1923,  n.  2440,  concernente  disposizioni  sull'amministrazione del
patrimonio  e  sulla contabilita' generale dello Stato, e' sostituito
dal seguente:
  "Per  le  spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le aperture
di  credito  per  ciascun  capitolo  di  spesa  non possono superare,
singolarmente,  il  limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti
stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 marzo 1975

                                LEONE

                                                       MORO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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