Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 177 del 29/04/1976 (Pubblicata nella G.U. del 7 maggio 1976 n. 120)
Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.
Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Perequazione automatica delle pensioni Le pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato e dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il, culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato Commissariato per la emigrazione, sono soggette alla perequazione automatica secondo le disposizioni dei successivi articoli 2, 3 e 4. La perequazione automatica prevista dal precedente comma si applica anche sulle pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, del Fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto, nonche' delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Il relativo onere e' a carico dei fondi e delle casse predette.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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