Legge Ordinaria n. 191 del 28/04/1976 (Pubblicata nella G.U. del 11 maggio 1976 n. 123)
Norme di aggiornamento agli importi di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57,
come modificato dall'articolo 1 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e'
sostituito dal seguente:
  "L'iscrizione  nell'albo e' obbligatoria per chiunque esegua lavori
di  importo  superiore  a lire 30 milioni, di competenza dello Stato,
degli  enti  pubblici  e  di  chi fruisca, per i lavori stessi, di un
concorso,  contributo  o  sussidio  dello  Stato.  E' facoltativa per
lavori il cui importo non superi detto limite".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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