Legge Ordinaria n. 208 del 05/05/1976 (Pubblicata nella G.U. del 13 maggio 1976 n. 126)
Interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'articolo  14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  17 agosto 1974, n. 386, per quanto
concerne  il  contributo  dovuto  dalle  casse  mutue  provinciali di
malattia  per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali
deve  essere interpretato nel senso che le entrate e le contribuzioni
cui  si  riferisce  il prelievo del 51 per cento sono quelle a carico
degli assistiti, quelle provenienti dallo Stato, al netto delle quote
di  finanziamento delle federazioni nazionali, ed ogni altra entrata,
comprese quelle patrimoniali, necessarie per la copertura della spesa
di  erogazione  delle  forme  di  assistenza obbligatoria di malattia
ancora  gestite  dalle casse stesse, compresa la inerente quota delle
spese generali.
  Ai   fini   del   calcolo   dell'importo   dovuto,  ciascuna  cassa
determinera'  il proprio fabbisogno del 1975, per la erogazione delle
sole forme di assistenza obbligatoria da essa ancora gestite e per la
corrispondente quota delle spese generali, e deliberera' i contributi
occorrenti  alla  copertura, secondo le norme vigenti, previo aumento
del  loro ammontare complessivo del 51 per cento, da versare al Fondo
nazionale  assistenza  ospedaliera. Il gettito cosi' calcolato per il
1975  costituisce  importo  consolidato  con riferimento alle singole
casse  mutue  per  gli  anni  successivi, salvo l'incremento previsto
nell'ultimo  capoverso  del  n.  1  del  comma  secondo  dello stesso
articolo 14.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 maggio 1976

                                LEONE

                                             MORO - DAL FALCO - TOROS

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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