Legge Ordinaria n. 215 del 08/04/1976 (Pubblicata nella G.U. del 14 maggio 1976 n. 127)
Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1963 n. 388, contenente norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'articolo  1  della  legge 4 marzo 1963, n. 388, e' sostituito dal
seguente:
  "Il  Governo  ha  facolta', nei confronti dei Paesi che limitano la
libera  concorrenza  dei traffici marittimi internazionali con misure
pregiudizievoli  per la marina mercantile italiana - quali riserve di
traffico,  concorrenza  non  commerciale, regolamentazioni portuali e
fiscali  preferenziali,  regimi  di  controllo  o  doganali intesi ad
influire   sulla   scelta   della   bandiera   -   di  sottoporre  ad
autorizzazione  il trasporto su navi battenti bandiera di detti Paesi
o  su  navi  che,  pur  non  battendo  la  bandiera  di  detti Paesi,
usufruiscono comunque dei benefici derivanti dalle suddette misure".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 aprile 1976

                                LEONE

                                               MORO - GIOIA - RUMOR -
                                                              DE MITA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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